Non costituisce un errore materiale la detrazione di un’eccedenza IVA maturata in un’annualità per la quale non sia stata presentata la dichiarazione IVA annuale. Ne consegue che l’Amministrazione per contestare la pretesa del contribuente di esercitare il diritto alla detrazione, non può emettere una cartella per l’omesso versamento IVA, secondo la procedura prevista per gli errori materiali, ma deve procedere con un avviso di accertamento. Questa la ragione che ha indotto la Cassazione, nella sentenza del 2 dicembre scorso, n. 25521, a convalidare l’annullamento della cartella impropriamente emessa, già disposto dai Giudici di merito.
Come sancito dagli Ermellini, se la pretesa fiscale oppugnata al contribuente non possa essere azionata mediante l’emissione di una cartella, “la cartella impugnata andrebbe annullata a prescindere dall’accertamento della fondatezza della pretesa”. Dando seguito alla propria giurisprudenza passata (ordinanza n. 5318/12), la Corte ha aggiunto che la diretta iscrizione a ruolo è ammissibile, e può evitare l’attività di verifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Con tali modalità non possono però risolversi questioni , come la negazione della detrazione del caso di specie, che implica verifiche e valutazioni giuridiche. Con la diretta conseguenza che “il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica”.
Fonte: www.fiscopiu.it/La Stampa - IVA, è sempre nulla la cartella indebitamente emessa in luogo dell’avviso di accertamento
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domenica 7 dicembre 2014
IVA, è sempre nulla la cartella indebitamente emessa in luogo dell’avviso di accertamento

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