In mancanza dell’ascolto dei contenuti delle intercettazioni, nel contraddittorio tra le parti, della trascrizione dei dati intercettati e dello stralcio di quelle ritenute irrilevanti, il Gip può autorizzare, sempre nel contraddittorio delle parti, la distruzione parziale della documentazione delle intercettazioni di cui sia già noto l’esatto contenuto, già integralmente riportato nei verbali delle operazioni delle intercettazioni. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 39938/14.
Il caso
Il Giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta proposta dal difensore dell’imputato di ordinare la distruzione della documentazione relativa a tutti gli SMS intercorsi tra utenze cellulare sottoposte a intercettazione aventi contenuto strettamente personale e di nessuna rilevanza ai fini di indagine. Contro il provvedimento del Gip proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con il provvedimento impugnato il Gip, in primo luogo, ha denegato la propria competenza funzionale all’adozione del provvedimento di distruzione della documentazione irrilevante ai fini del procedimento, sulla base della considerazione che la sua funzione si era esaurita con l’emissione del decreto che dispone il giudizio. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, competente funzionalmente a provvedere sulla richiesta di distruzione delle intercettazioni non necessarie ai fini del procedimento è il giudice che ha autorizzato o convalidato le intercettazioni e non quello che procede all’atto della formulazione della richiesta (Cass., Sez. VI, n. 40957/08). Di conseguenza, illegittimamente il Gip ha denegato la propria competenza a provvedere. In secondo luogo, il Gip ha osservato che il provvedimento di distruzione sollecitato dal difensore dell’imputato poteva essere adottato solo successivamente alle operazioni di trascrizione delle intercettazioni di cui all’art. 268, comma 7, c.p.p., che nella specie non erano state ancora effettuate. Eppure, se è vero che il provvedimento in questione può in linea di massima essere emesso solo dopo che si sia provveduto, nel contraddittorio tra le parti, all’ascolto dei contenuti delle intercettazioni e allo stralcio di quelle ritenute irrilevanti, a norma dell’art. 268, comma 6, c.p.p., nulla osta a che in mancanza di tale previo adempimento il Gip provveda, sempre nel contraddittorio delle parti, sulla richiesta di distruzione parziale della documentazione delle intercettazioni di cui sia già noto l’esatto contenuto, per essere lo stesso integralmente riportato nei verbali delle operazioni delle intercettazioni. Ne consegue che il provvedimento impugnato emesso de plano, senza l’osservanza della procedura di cui all’art. 127 c.p.p., cui devono partecipare tutti i soggetti interessati, deve essere annullato. Per questi motivi la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Sms strettamente personali: possono essere distrutti anche prima della trascrizione
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domenica 7 dicembre 2014
Sms strettamente personali: possono essere distrutti anche prima della trascrizione
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