La breve durata del matrimonio può incidere sulla cifra dell’assegno di mantenimento, non sul diritto a riceverlo. Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 21597/14.
Il caso
La Corte d’appello di Messina stabilisce che una donna ha diritto all’assegno di mantenimento a carico dell’ex-marito. L'uomo ricorre in Cassazione affermando che il periodo della convivenza matrimoniale è stato breve e che la donna ha ben poco contribuito alle spese familiari. Tuttavia, i giudici di legittimità ricordano che la breve durata del matrimonio può incidere sul quantum della somma, non sul diritto all’assegno. Infatti, l’assegno di mantenimento deve tendere al mantenimento del tenore di vita goduto dal coniuge durante la convivenza: indice di tale tenore può essere anche l’attuale disparità di posizioni economiche tra i due coniugi. Ciò è quanto accertato dai giudici di merito, che hanno verificato la perdita dell’attività lavorativa, in concomitanza con la cessazione della convivenza, con in più la necessità di trovare dei stabili punti di riferimento nella famiglia d’origine.
Inoltre, la Corte ha tenuto conto della capacità lavorativa, manifestata in passato dalla donna. Anche il profilo sullo scarso contributo alle esigenze di famiglia è giudicato irrilevante, in quanto l’uomo non ne ha provato l’esistenza. Al coniuge richiedente è, infatti, richiesto semplicemente di dimostrare la mancanza di mezzi e l’impossibilità di ovviarvi. Infine, rigettando il ricorso, la Corte di Cassazione ricorda che, nella quantificazione dell’assegno divorzile, il giudice di merito può basare la propria decisione soltanto su alcuni dei parametri stabiliti dall’articolo 5 della legge 898/1970 (legge sul divorzio).
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Matrimonio breve, ma il marito non scappa dall’assegno
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mercoledì 24 dicembre 2014
Matrimonio breve, ma il marito non scappa dall’assegno
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