Per un medico o un avvocato, avere una segretaria che “apra la porta” o “risponda al telefono”, mentre il primo visita un paziente e il secondo riceve un cliente, fa parte del mimino indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale. Dunque, non sono tenuti a pagare l’IRAP in virtù dell’apporto dato dalla dipendente, non sufficiente a fare del loro studio un’autonoma organizzazione.
Lo sancisce la Cassazione, nella sentenza del 19 dicembre scorso, n. 26991, con cui, con particolare chiarezza, la Corte esclude che la presenza di una segretaria possa costituire, di per sé, a prescindere da qualsiasi analisi qualitativa e quantitativa delle prestazioni, un indice “indefettibile” della sussistenza di un’autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell’IRAP. Sebbene la fattispecie riguardasse un medico convenzionato con il SSN, la Corte, con la sentenza, ha sancito dei principi applicabili tout court ai professionisti, menzionando anche gli avvocati.
In particolare i Supremi Giudici hanno sottolineato che la natura reale e non personale dell’imposta impone che la nozione di autonoma organizzazione si definisca in termini di “contesto organizzativo esterno”, diverso ed ulteriore rispetto al “mero ausilio della attività personale” e costitutivo di un “quid pluris che secondo il comune sentire … sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista”. In questa prospettiva, afferma la Corte, la prestazione del dipendente dev’essere idonea a integrare un contesto organizzativo esterno rispetto al professionista, ovvero deve fornire un apporto ulteriore rispetto all’attività professionale e non una mera agevolazione allo svolgimento. Esplicitati tali principi, la Corte ha rigettato il ricorso con cui l’Agenzia pretendeva l’assoggettamento all’imposta del medico, per il fatto in sé, di disporre di una segretaria.
Fonte: www.fiscopiu.it/La Stampa - Autonoma organizzazione? Non per chi ha una segretaria che apre la porta e risponde al telefono
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 24 dicembre 2014
Autonoma organizzazione? Non per chi ha una segretaria che apre la porta e risponde al telefono

Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Alcoltest: rifiuto e diritto all’avvocato
Rifiutare l’alcoltest è reato. La Cassazione chiarisce che, in caso di rifiuto, non è necessario l’avviso della facoltà di farsi assistere d...
-
Non è esonerato da responsabilità il conducente del veicolo che ha travolto ed ucciso un pedone, il quale, appena sceso da un autobus, aveva...
-
Il bambino ha diritto di essere ascoltato su tutte le questioni che lo riguardano
-
In caso di revoca dell’assegnazione della casa coniugale nel corso di un procedimento di separazione, l’ammontare dell’assegno di mantenimen...
Nessun commento:
Posta un commento