Il superamento dei valori massimi di rumorosità stabiliti dalle autorità amministrative effettuato dall’esercizio dell’attività di discoteca, integra il reato di disturbo alla quiete pubblica. Così ha stabilito la Cassazione nella sentenza 52325/14.
Il fatto
Il Tribunale di Chiavari ha condannato la titolare di una discoteca alla pena di 200 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 659 del codice penale, perché, consentendo di suonare ad alto volume fino ad ora tarda, disturbava il riposo dei clienti di un vicino albergo. La titolare della discoteca ha proposto ricorso contro la sentenza. Con un primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 659, comma 1, c.p., poiché la condotta in realtà avrebbe dovuto qualificarsi come illecito amministrativo (art. 10 della l. n. 447/1995). Secondo il Collegio tale censura è priva di fondamento dal momento che l’art. 659 c.p. sanziona proprio la condotta acustica di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è stato implicitamente abrogato dall’art. 10 della l. n. 447/1995.
La Cassazione, sul punto, riporta alcune sue precedenti decisioni in cui veniva affermato che, proprio riguardo all’esercizio dell’attività di discoteca, il superamento dei valori soglia di rumorosità stabiliti dalle competenti autorità amministrative effettuato da tale attività integra il reato di cui all’art. 659 c.p., che tutela la quiete pubblica, e che non è confondibile con la fattispecie di cui al citato art. 10, che tutela il diverso bene della salute.
La ricorrente, lamenta, poi, l’omessa valutazione della relazione degli operatori ARPAL da parte del Tribunale. Anche tale doglianza è ritenuta priva di fondamento dal Collegio, il quale afferma che la descrizione del quadro probatorio effettuata dal Tribunale dimostra come il Giudice di merito, mediante un dettagliato scrutinio di plurime testimonianze di inequivoco contenuto che l’hanno condotto a concludere che i rumori provenienti dalla discoteca superavano la soglia della normale tollerabilità, abbia adempiuto in modo corretto al suo obbligo motivazionale. In ultimo, la ricorrente si lamenta per la quantificazione, in difetto di prova documentale, del danno riconosciuto alla parte civile, con correlato vizio motivazionale.
Per il Collegio, invece la motivazione del Giudice d’appello sussiste ed è esente da vizi motivazionali in quanto la liquidazione della provvisionale è stata connessa sia al danno patrimoniale subito dall’albergo in considerazione della sicura diminuzione delle presenze, sia al danno morale derivante dalla mancanza di riposo notturno. In conclusione, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - I clienti dell’albergo si lamentano del mancato riposo: la discoteca paga
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lunedì 22 dicembre 2014
I clienti dell’albergo si lamentano del mancato riposo: la discoteca paga
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