lunedì 3 novembre 2014

Rivolgere attacchi offensivi ad un milite di grado inferiore non rientra nella disciplina militare!

Ad integrare la fattispecie di reato di ingiuria ad inferiore è sufficiente la cosciente volontà di pronunciare espressioni di univoco significato offensivo, perché dispregiative, mortificanti ed avvilenti, senza che assumano rilievo eventuali moventi e finalità individuali di volta in volta perseguite. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 33781/14.

Il caso

Con sentenza, la Corte militare d’appello riformava la decisione del Tribunale militare ed assolveva l’imputato, con formula “perché il fatto non costituisce reato”, dal delitto di ingiuria continuata ad inferiore, contestatogli perché offendeva il prestigio, l’onore e la dignità di un appuntato. Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per cassazione la parte civile.

A giudizio della Corte di Cassazione, la decisione impugnata non ha tenuto adeguatamente conto della configurazione astratta della fattispecie di ingiuria ad inferiore, che riprende dal reato comune di ingiuria le sue caratteristiche di delitto a dolo generico, che si realizza allorché l’agente rivolga al destinatario (nel caso di specie un militare di grado inferiore) una frase lesiva del decoro e dell’onore dello stesso, senza che sia necessaria la volontà di offendere o umiliare, trattandosi di delitto plurioffensivo, volto a tutelare sia il patrimonio morale della persona sia il bene indisponibile della disciplina militare (Cass., Sez. I, n. 12997/09; Cass., Sez. I, n. 42367/06). Pertanto, ad integrare la fattispecie contestata è sufficiente la cosciente volontà di pronunciare espressioni di univoco significato offensivo, perché dispregiative, mortificanti ed avvilenti, senza che assumano rilievo eventuali moventi e finalità individuali di volta in volta perseguite.

Nel caso di specie, l’imputato non si è limitato ad esprimere un rimprovero in forma vivace e colorita, oppure a ricorrere con convinzione e forza dialettica ad argomenti capaci di convincere l’interlocutore, ma ha fatto ricorso a locuzioni che la stessa Corte riconosce come «oggettivamente» lesive del prestigio dell’inferiore, fatto oggetto di disprezzo, di scherno, di insulti volgari, che ne hanno pregiudicato l’autostima e l’onore sia come militare che come persona. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio l’ordinanza impugnata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Rivolgere attacchi offensivi ad un milite di grado inferiore non rientra nella disciplina militare!

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