Riscontrata l’effettiva volontà di riorganizzazione della società, il licenziamento del lavoratore per motivi non basati sulle esigenze oggettive della soppressione del posto e delle funzioni del lavoratore, ma fondati sulla volontà di “eliminare” la presenza del funzionario, in quanto rappresenti la continuità con la passata gestione, è illegittimo. In questo caso, infatti, viene a mancare il nesso oggettivo tra la ristrutturazione aziendale e la risoluzione del rapporto. E’ quanto emerge dalla sentenza 17374/14.
Il caso
La Corte d’appello di Firenze ordinava la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e condannava la società a corrispondergli le retribuzioni maturate dal licenziamento all’effettive reintegra. Secondo i Giudici di merito, «pur essendo incontestata la circostanza della effettività della riorganizzazione della società, messa in atto a seguito della promozione della squadra nel massimo campionato di calcio italiano, era emersa la radicale illegittimità del licenziamento (…) dovuto a motivi non basati sulle esigenze oggettive della soppressione del posto e delle funzioni del lavoratore, bensì sulla stessa presenza del funzionario, che rappresentava la continuità rispetto alla passata gestione della società che si voleva invece, senza ragioni, evitare». Ricorreva per cassazione la società, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 604/1966 (norme sui licenziamenti individuali), nonché per vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia e per travisamento delle prove. La ricorrente sosteneva la legittimità del licenziamento, stabilito per scelte imprenditoriali discrezionali riguardanti la necessità di realizzare un nuovo assetto organizzativo della società sportiva.
Il ricorso è infondato. Difatti, spiega la Cassazione, con motivazione adeguata ed immune da rilievi di tipo logico-giuridico, la Corte territoriale ha evidenziato che dall’istruttoria era emerso chiaramente la mancanza di causa del licenziamento in esame, in quanto non ancorato a ragioni oggettive, quali la soppressione delle mansioni fino ad allora svolte dal lavoratore, ma alla finalità di interrompere la continuità della precedente dirigenza della quale lo stesso lavoratore rappresentava il centro operativo. Era quindi stata rilevata la carenza del nesso oggettivo tra la ristrutturazione dell’impresa e la risoluzione del rapporto, anche perché i compiti di segretario generale del lavoratore licenziato non erano stati eliminati, ma semplicemente suddivisi tra la gestione amministrativa, contabile e sportiva della società calcistica. La Corte rigetta, quindi, il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Illegittimo il licenziamento “nascosto” dietro motivi di riorganizzazione aziendale
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lunedì 3 novembre 2014
Illegittimo il licenziamento “nascosto” dietro motivi di riorganizzazione aziendale
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