venerdì 10 ottobre 2014

Telefono che scotta: quando le continue chiamate costituiscono reato

Integra il reato di molestie la condotta di chi compie un numero elevato di telefonate ripetute nel tempo e in maniera compulsiva, non sorrette da alcun fine plausibile e da una seria motivazione. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 31265/14.

Il caso

La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del gup, assolveva l’imputata dal delitto di peculato per insussistenza del fatto e confermava la condanna per il reato di molestie, riducendone la pena. La donna era stata denunciata da due funzionari di una società immobiliare che erano stati ripetutamente molestati e minacciati al telefono dalla stessa, in conseguenza di contrasti nati in relazione ad una compravendita immobiliare. Avverso la sentenza della Corte d’appello l’imputata ricorreva per cassazione. A giudizio della Corte di Cassazione, la Corte territoriale correttamente ha ravvisato il reato contestato, sottolineandone la natura “compulsiva”. Numerosissime sono state, infatti, le chiamate della donna alle persone offese: 42 concentrate in quattro giorni, alcune di esse in orario serale e di durata brevissima. Il richiamo della ricorrente alle ragioni contrattuali del contrasto con i due denuncianti appare del tutto pretestuoso agli occhi della Cassazione, che l’ha ritenuto un mero pretesto per insultare e molestare le due persone offese, piuttosto che la reale causa delle chiamate. Appare, dunque, perfettamente presente, nel caso di specie, l’elemento soggettivo del reato di molestie, consistente nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Cass., Sez. I, n. 33267/13). Per tali motivi, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che elimina, e rigetta nel resto il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Telefono che scotta: quando le continue chiamate costituiscono reato

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