venerdì 10 ottobre 2014

Niente IRAP per l’avvocato che esercita nello studio del collega

Lo studio non è suo. Questo quanto basta all’avvocato per convincere la Cassazione che non dev’essere sottoposto ad IRAP. Dei sette motivi del ricorso presentato avverso la decisione di merito, che riconosceva la legittimità degli avvisi IRAP, ne è stato sufficiente uno per ottenere l’annullamento della sentenza impugnata.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, cui gli Ermellini non hanno inteso discostarsi per decidere il caso di specie, ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che costui si avvalga di una struttura organizzata. Occorre ulteriormente, chiarisce la Corte, che questa struttura sia “autonoma”, ovvero che faccia capo “al lavoratore stesso”, non solo ai fini operativi ma che sotto i profili organizzativi. Posti questi principi, per i Giudici di Piazza Cavour, non sono soggetti all’imposta i proventi percepiti come compenso per le attività “svolte all’interno di una struttura da altri organizzata” (in tal senso Cass. sent. n. 9692/2012). D’altronde, sempre secondo il pacifico orientamento di Cassazione, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre solo quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, “e non sia quindi inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità ed interesse” (Cass. 3676/2007). Con la sentenza dell’8 ottobre scorso, n. 21150, la Corte annulla la decisione della CTR e ordina al giudice del rinvio di uniformarsi ai principi enunciati.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Niente IRAP per l’avvocato che esercita nello studio del collega

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