Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con la circolare n. 16/2014, ha fornito alcuni chiarimenti sugli adempimenti cui sono tenuti gli avvocati e gli ufficiali di stato civile in virtù del D.L. 12 settembre 2014, n. 132.
Il suddetto provvedimento, reante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, ha apportato modifiche alla disciplina della separazione personale dei coniugi, della cessazione degli effetti civili e dello scoglimento del matrimonio (artt. 6 e 12).
In particolare, l'art. 6 (entrato in vigore il 13 settembre 2014) introduce la possibilità per i coniugi di concludere una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, ad eccezione del caso in cui vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti.
Entro il termine di 10 giorni, all'avvocato della parte è fatto obbligo di trasmettere una copia dell'accordo, previa autenticazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto; l'accordo deve altresì esere munito delle certificazioni di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In caso di violazione del suddetto obbligo, l'avvocato incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 ad € 50.000.
Gli effetti degli accordi raggiunti decorreranno dalla data "certificata" negli accordi stessi e che dovrà essere riportata nelle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.
Successivamente alla trasmissione della convenzione di negoziaziazione, non è previsto alcun atto di impulso ad opera dell'avvocato.
fonte: www.altalex.com//Separazione coniugi, negoziazione assistita: gli adempimenti dell'avvocato
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sabato 11 ottobre 2014
Separazione coniugi, negoziazione assistita: gli adempimenti dell'avvocato
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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