lunedì 27 ottobre 2014

Taglio alle bollette elettriche, in G.U. il Decreto sulle modalità di erogazione degli incentivi al fotovoltaico

Dopo essere stato anticipato sul sito web del Ministero dello Sviluppo economico lo scorso 20 ottobre, è approdato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 248 del 24 ottobre 2014), il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 ottobre 2014, attuativo dell'art. 26, comma 2, del Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014), recante l'approvazione delle modalità operative di erogazione da parte di GSE S.p.A. degli incentivi per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. Entrato in vigore già dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U., il Decreto in esame attua una delle misure previste dal Decreto Competitività volte a ridurre il peso in bolletta, soprattutto per le PMI, degli incentivi concessi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Come ricordato nel preambolo, l'art. 26, comma 2, del D.L. n. 91/2014 (convertito con modifiche dalla Legge n. 116/2014) dispone che il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A., a decorrere dal secondo semestre 2014, eroga le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta mediante impianti fotovoltaici con rate mensili costanti pari al 90% della producibilità media annua stimata per ciascun impianto nell'anno solare, ed effettua il conguaglio sulla produzione effettiva entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La norma demanda a un successivo Decreto del MISE l'approvazione delle modalità operative di erogazione definite dal GSE. In attuazione di detta previsione, il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato il Decreto del 16 ottobre 2014, il cui Allegato 1 disciplina le suddette modalità di erogazione. In particolare:

il punto 1 disciplina le modalità per il calcolo della rata di acconto e del conguaglio, per i quali si fa riferimento, rispettivamente, alle ore di produzione del singolo impianto relative all’anno precedente (“Produzione storica”) e alle misure valide pervenute dal soggetto responsabile dell’invio delle misure dell'energia effettivamente prodotta (il calcolo è effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle misure e comunque prima del 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015);

il punto 2 fa riferimento alle "Tempistiche di pagamento di acconti e conguagli", e prevede che i pagamenti in acconto sono effettuati con cadenza quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW, trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW, bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW e mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sempreché, in tutti i casi, sia superata una soglia di importo da erogare pari a 100 euro: il pagamento del conguaglio avviene entro 60 giorni dal ricevimento delle misure, e in ogni caso entro il 30 giugno dell’anno successivo;

il punto 3 disciplina le "Azioni di controllo", che hanno lo scopo di garantire la corrispondenza tra la stima della producibilità media annua di ciascun impianto e la sua effettiva produzione, e che, limitatamente agli impianti di potenza superiore a 200 kW, vengono effettuate - con riferimento ai periodi luglio/ottobre, novembre/febbraio e marzo/giugno, nel secondo mese successivo al periodo di riferimento (dicembre, aprile e agosto). Per l’anno 2014 il primo controllo sarà effettuato nel mese di dicembre 2014, rispetto alle misure del periodo luglio/ottobre 2014 comunicate dal soggetto responsabile dell’invio della misura.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Taglio alle bollette elettriche, in G.U. il Decreto sulle modalità di erogazione degli incentivi al fotovoltaico

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