lunedì 27 ottobre 2014

Meno soldi in entrata per il marito, meno soldi in uscita per la moglie

Una diminuzione del reddito e della capacità lavorativa, in relazione all’età ed al pensionamento, determina un mutamento delle condizioni di divorzio e dell’assegno di mantenimento. E’ quanto ricordato dalla Cassazione nell’ordinanza 17030/14.

Il caso

In una causa di modifica delle condizioni di divorzio, il tribunale di Ancona, rilevato che la capacità lavorativa e di produzione del marito era diminuita nel tempo, pur restando una situazione di disparità economica tra le parti, riduceva l’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex-moglie di 1.360 euro, portandolo così a 800 euro mensili.

La Corte d’appello di Ancona verificava che l’uomo percepiva 30.000 euro annui di pensione, era proprietario di un patrimonio immobiliare ingente da cui ricavava ulteriori redditi da locazione ed era in possesso di altre disponibilità finanziarie derivanti dalla vendita di immobili, mentre l’ex-moglie era solamente comproprietaria (insieme proprio all’ex-marito) dell’appartamento in cui viveva con il figlio e percepiva una pensione di 10.000 euro annui di pensione. Di conseguenza, i giudici territoriali rideterminavano l’assegno di mantenimento in 1.100 euro mensili. La donna ricorreva in Cassazione, contestando il significativo mutamento, affermato dai giudici di merito, delle condizioni economiche.

La Corte di Cassazione, però, ritiene che la memoria difensiva della ricorrente non porti degli elementi convincenti per trovare degli errori nella decisione della Corte d’appello. Era un dato di fatto, infatti, che l’ex-marito avesse subito una diminuzione del reddito e della sua capacità lavorativa, in relazione all’età ed al suo pensionamento. Questa condizione determinava indubbiamente una variazione della situazione complessiva: una variazione ritenuta dalla Corte non drammatica, ma che, comunque, ha spinto i giudici a modificare la misura dell’assegno divorzile «riavvicinandola peraltro a quella venutasi a determinare per gli aggiornamenti maturati sino alla proposizione del ricorso ex art. 9 della legge n. 898/1970». Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Meno soldi in entrata per il marito, meno soldi in uscita per la moglie

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