L’allenatore di una disciplina sportiva, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità degli atleti, la quale implica il dovere di porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi per coloro che praticano detto sport. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 31734/14.
Il caso
L’imputato veniva tratto a giudizio e condannato in primo grado alla pena di giustizia per rispondere del reato previsto e punito dall’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) perché, nella qualità di allenatore tecnico della nazionale italiana di taekwondo, per imprudenza, imperizia e negligenza, durante l’allenamento degli atleti, ometteva di far indossare ad uno di essi il caschetto di protezione, con la conseguenza che questi, scivolando a terra durante un allenamento “faccia a faccia” con altro atleta, sbatteva in terra la testa, riportando la frattura occipitale ed un’emorragia celebrale.
Il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza del giudice di pace, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato lui ascritto per essersi detto reato estinto per intervenuta prescrizione e condannava lo stesso, in solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno in favore della parte civile. Avverso tale decisione proponevano ricorso in Cassazione l’imputato ed il responsabile civile.
Nell’analizzare il ricorso, la Corte di Cassazione osserva come l’allenatore di una disciplina sportiva sia titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., a tutela dell’incolumità degli atleti, sia in forza del principio del neminem laedere, sia quando ci si trovi di fronte ad un’attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. (Cass., n. 16698/06). Di conseguenza, l’omessa adozione di cautele ed accorgimenti idonei al suddetto scopo, in presenza dei quali l’incidente non si sarebbe verificato o avrebbe cagionato pregiudizio meno grave per l’incolumità fisica dell’atleta, costituiscono altrettante cause dell’evento.
Posto che l’attività sportiva del “taekwondo” è comunque attività pericolosa, deve affermarsi che la posizione di garanzia di cui l’allenatore è investito implichi la sicura imposizione di porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi per coloro che praticano detto sport. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta questo motivo di ricorso e annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell’imputato alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - L’allenatore di taekwondo che omette di far indossare il casco ai suoi atleti risponde del reato di lesioni
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lunedì 13 ottobre 2014
L'allenatore di taekwondo che omette di far indossare il casco ai suoi atleti risponde del reato di lesioni
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