martedì 14 ottobre 2014

Offese su un blog: non è applicabile la legge sulla stampa

Non è configurabile la responsabilità civile del titolare di un blog a seguito dell’accertamento della commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa-internet ai sensi dell’art. 57 C.P. in quanto il dato letterale della normativa sulla stampa non consente la sua riferibilità all’informazione via web caratterizzata da elementi ontologicamente diversi rispetto all’informazione classica né d’altro canto è consentita nel nostro ordinamento, in materia penale, l’interpretazione analogica in malam partem.

Con la sentenza 3 ottobre 2014 il Tribunale di Lecco si pronuncia in tema di responsabilità del blogger nel caso di commenti diffamatori presenti sullo stesso sito.

Il caso di specie, difatti, vede il titolare di un blog citato in giudizio da diverse persone offese per i commenti ingiuriosi ed oltraggiosi presenti sulla piattaforma web e non filtrati o rimossi dal responsabile del sito. In particolare, quindi, viene richiesto dagli attori di concludere circa la responsabilità civile del convenuto “previo accertamento incidenter tantum della commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa-internet ai sensi dell’art. 57 C.P.”. Quest’ultimo accertamento però trova seri ostacoli nel nostro ordinamento.

L’organo giudicante, difatti, alla luce dell’attuale normativa vigente, giustamente respinge tale richiesta poiché la norma invocata dagli istanti prevede nel settore della carta stampata la responsabilità, per omesso controllo, in capo al direttore responsabile (obbligatoriamente presente in tutti i periodici a stampa) per i contenuti dal medesimo non direttamente prodotti. Tale norma, quindi, riguarda una realtà diversa da quella della rete e la stessa giurisprudenza nella maggior parte dei casi ha concluso negativamente circa la possibilità di applicare l'art. 57 c.p. al mondo della Rete.

La Suprema Corte, difatti, ha più volte sottolineato l’impossibilità di reperire all’interno dell’ordinamento una norma giuridica che consenta di estendere tout court, in via analogica o interpretativa, alle pubblicazioni su internet la disciplina prevista per la stampa (per tutte: Cass. Pen. sez. V, sentenza 1° ottobre 2010, n. 35511; Cass. Pen. sez. V, sentenza 29 novembre 2011, n. 44126).

La stessa Corte di legittimità ha sottolineato che il dato letterale della normativa sulla stampa non consente la sua riferibilità all’informazione via web caratterizzata da elementi ontologicamente diversi rispetto all’informazione classica, nonché foriera di forti problematiche in relazione alla esigibilità di analoghi poteri e possibilità di controllo da parte del gestore dell’informazione via internet.

D’altro canto, come giustamente sostiene il Tribunale di Lecco, nemmeno può sostenersi, di fronte all’evidente vuoto normativo, creatosi a seguito dell’inerzia del legislatore rispetto al progresso delle tecnologie informative, che tale carenza possa essere colmata dall’interprete, stante il chiaro divieto di interpretazione in malam partem che sorregge l’applicazione delle norme sanzionatorie, in particolar modo di quelle penali. Difatti, proprio in merito a questa problematica, diversi sono i disegni di legge che cercano di colmare questo vulnus normativo come il DDL n. 25 Costa-Verdini, già positivamente passato al vaglio della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e fortemente osteggiato dalla comunità del web per le evidenti pesanti ripercussioni di tali disposizioni nei confronti di quella classica libertà di manifestazione del pensiero che contraddistingue Internet ed in particolare gli strumenti del web 2.0.

La stessa Corte Costituzionale con l’Ordinanza n. 337/2011 ha rammentato come, in materia di comportamenti tipicamente omissivi (quale è quello del Direttore Responsabile nel settore della stampa tradizionale), anche la responsabilità civile per il risarcimento dei danni può essere contemplata solamente in presenza di un preciso obbligo giuridico, sancito da una norma esplicita.

Nel caso di specie, poi, c’è da puntualizzare che un blog è molto diverso da un giornale e di questa differenza l‘organo giudicante ne è ben consapevole. Difatti il titolare del blog non risulta essere editore, direttore responsabile o detentore di un sito destinato a gestire, seppure a mezzo internet, uno strumento di informazione equiparabile alla carta stampata (come, ad esempio, un giornale online). Il titolare di un blog è semplicemente il primo utilizzatore e promotore di uno spazio allocato su un sito internet detenuto da altro soggetto che fornisce questo servizio. Quindi anche per questi motivi la fattispecie in esame è assolutamente inaccostabile, anche in via di interpretazione analogica, a quella prevista dall'art. 57 C.P. e dalle disposizioni sulla stampa.

fonte: www.altalex.com//Offese su un blog: non è applicabile la legge sulla stampa

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