Il titolare del pass invalidi, o per lui il conducente dell’autovettura, non è autorizzato a violare le disposizioni sulla circolazione dei veicoli finalizzate ad evitare intralcio o pericolo. Così ha deciso la Corte di Cassazione nell’ordinanza 16500/14.
Il caso
Avverso la sentenza di condanna per violazione del codice della strada, in riferimento al divieto di fermata e sosta dei veicoli (art. 158 c.d.s.), ricorreva per cassazione il soccombente deducendo violazione e falsa applicazione di norme penali. La notifica non era inesistente: l’atto aveva raggiunto il suo scopo. Il ricorrente deduceva l’inesistenza della notifica, e, quindi, la non sanabilità di tale vizio.
La Cassazione ricorda che «sussiste inesistenza, e non semplice nullità, sanabile ex art. 156 c.p.c. dalla costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione, solo quando manchi del tutto ogni relazione, di luogo o di persona, riferibile al destinatario, nelle modalità con le quali l’adempimento notificatorio sia stato in concreto eseguito» (Cass., n. 6470/2011).
Nel dettaglio, la notificazione è inesistente quando venga effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento col destinatario dell’atto; invece, è nulla, perciò sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del convenuto, oppure con la rinnovazione della notifica, quando la stessa notifica sia eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito ex lege, ma sia comunque ravvisabile un collegamento con il destinatario, tale da rendere possibile che l’atto giunga a conoscenza dell’interessato.
Nel caso di specie, la busta contenente una copia del verbale, già preceduta da preavviso lasciato sul cruscotto dell’auto in sosta, era stata reperita dalla moglie del ricorrente nella cassetta postale, presso la residenza risultante dall’intestazione del veicolo, e perciò era pervenuta all’uomo, che aveva potuto impugnare tempestivamente l’atto. Correttamente i Giudici di merito avevano considerato raggiunto lo scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c., in riferimento ad una notifica non inesistente, ma al più nulla per incompletezza, avendo il ricorrente lamentato l’omissione di altri adempimenti, non precisati, relativi alla notifica.
Il ricorrente lamentava, inoltre, la mancanza di prova del reato ascrittogli, confutando la valenza probatoria privilegiata del verbale. In sede di legittimità, è pacifico il principio per cui «il verbale di accertamento ha natura giuridica di atto ricognitivo, consistente in una dichiarazione della pubblica amministrazione caratterizzata da una particolare certezza legale privilegiata, cioè, dal fatto che il verbale fa piena prova dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale fino a sentenza di falso a seguito di apposita querela».
La Corte specifica che nel caso in esame agli atti del processo vi era documentazione più che adeguata a dimostrare il presupposto della contestazione oggetto del giudizio. Infine, deduceva il ricorrente la violazione di norme a tutela degli utenti deboli, in quanto l’uomo era titolare del contrassegno per invalidi. Impensabile ritenere esente dal rispetto dei divieti imposti dall’art. 158 c.d.s. (divieto di fermata e di sosta dei veicoli), il veicolo utilizzato per il trasporto delle persone invalide, in possesso di specifico contrassegno. Il titolare del pass invalidi, o per lui il conducente dell’autovettura, non è autorizzato a violare le disposizioni sulla circolazione dei veicoli finalizzate ad evitare intralcio o pericolo. Sulla base di tali argomenti, la Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Divieto di sosta: vale per tutti, nessuno escluso
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martedì 14 ottobre 2014
Divieto di sosta: vale per tutti, nessuno escluso
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