Integra l’animus nocendi, nella revocatoria del fondo patrimoniale, il compimento di un atto dispositivo da parte del debitore nella consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore, come nel caso in cui esista una condanna in capo al debitore al pagamento di una somma di importo elevato, precedente alla costituzione del fondo, e manchi la prova di un patrimonio residuo sul quale il creditore possa soddisfarsi. Lo ha affermato la Cassazione, con l’ordinanza 16498/14.
Il caso
I due ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che confermava la decisione di primo grado, la quale, accogliendo la domanda attorea, dichiarava l’inefficacia del fondo patrimoniale, costituito dai convenuti e tavolarmente annotato con i beni mobili di uno di questi, nei confronti dell’attore. Come noto, sui beni oggetto del fondo patrimoniale, non è possibile agire forzosamente: i beni ed i frutti rispondono solo per obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia. L’azione pauliana è diretta proprio a tutelare il creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal quest’ultimo nel compimento dell’atto dispositivo. Pertanto, sono considerati soggetti all’azione revocatoria anche gli «atti aventi un profondo valore etico e morale», come ad esempio il trasferimento della proprietà di un bene effettuato a seguito della separazione personale per adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, in favore di quest’ultimo (Cass. n. 15603/05).
Per la revocatoria del fondo patrimoniale ad integrare l’animus nocendi previsto dalla norma è sufficiente che il debitore compia l’atto dispositivo nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio per il creditore (Cass., n. 24757/08). E’ pur vero che l’elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, ma può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (Cass. n. 11916/01). Nel caso di specie, non assume rilevanza la circostanza che il fondo patrimoniale fosse stato costituito per soddisfare le esigenze della famiglia, perché con l’azione revocatoria non si disconosce la validità del fondo patrimoniale e la sua causa, ma se ricorre l’elemento della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore, la tutela delle ragioni di quest’ultimo diventa prevalente nei limiti di quanto serva per il suo soddisfacimento. La situazione fattuale del caso in esame rileva, con evidenza assoluta, la consapevolezza del danno per l’esistenza di una condanna al pagamento di una somma di importo elevato, precedente alla costituzione del fondo e la mancata prova di un patrimonio residuo sul quale il creditore potesse soddisfare le sue ragioni. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Debitore condannato: fondo patrimoniale inefficace nei confronti del creditore
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martedì 14 ottobre 2014
Debitore condannato: fondo patrimoniale inefficace nei confronti del creditore
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