Le norme del regolamento Consob 11522/1998 sulla disciplina degli intermediari non si applicano agli investimenti eseguiti mediante l'utilizzo dello scoperto concesso al correntista. Lo sostiene la Corte d'appello di Napoli (presidente Giordano, relatore Cataldi) in una sentenza depositata il 20 luglio scorso.
La vicenda
Nel giudizio di primo grado, il tribunale aveva dichiarato la nullità di numerosi acquisti di titoli finanziari, effettuati da un professionista utilizzando le aperture di credito accordate dalla banca. Secondo la sentenza, infatti, le aperture erano equivalenti a un vero e proprio finanziamento, sicché il contratto avrebbe dovuto riportare le indicazioni contenute nell'articolo 47 del Regolamento Consob 11522/1998, tra cui i tipi di finanziamento previsti, il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati. Il tribunale aveva così condannato la banca a restituire all'attore 325mila euro, pari alla perdita subita per l'acquisto dei titoli, oltre gli interessi per l'utilizzo dello scoperto.
Contro la sentenza ha presentato appello la banca, deducendo che il tribunale aveva violato il principio di irretroattività perché aveva applicato una normativa del 1998 a un rapporto bancario costituito alcuni anni prima. In ogni caso, secondo l'istituto di credito non ricorreva una sovvenzione all'investitore, ma solo un finanziamento privato.
La decisione
Nell'accogliere l'appello, la Corte osserva che l'articolo 47 del Regolamento Consob presuppone che, al momento della disposizione, «l'investitore non disponga della necessaria provvista» e quindi chieda «alla banca intermediaria di fornirgli gli strumenti per l'operazione». Il fenomeno considerato dal legislatore – prosegue la Corte – «non è quello di una semplice coincidenza soggettiva tra la posizione di intermediario e la posizione di finanziatore». Piuttosto si è voluto disciplinare, anche attraverso particolari oneri di forma previsti a pena di nullità, il caso in cui l'intermediario diventi finanziatore per la specifica operazione di investimento, e non l'ipotesi in cui l'istituto, che abbia già effettuato il finanziamento, svolga successivamente anche attività di intermediario. Occorre cioè – conclude la sentenza – «un collegamento funzionale di natura oggettiva tra finanziamento e investimento».
Nel caso in esame, la banca aveva concesso al cliente aperture di credito in conto corrente aumentate nel corso degli anni, ma sempre con riferimento all'attività professionale (di architetto) e imprenditoriale (quale titolare di impresa edile) dallo stesso svolta. Di conseguenza, secondo la Corte d'appello non si può sostenere che l'imprenditore, dopo aver ottenuto la disponibilità dalla banca, non avesse la provvista necessaria per le singole operazioni di investimento. Né ha senso – prosegue la sentenza – «il riferimento compiuto dall'appellato alle circolari Consob», giacché le sue operazioni erano effettuate grazie agli scoperti di conto corrente «che gli consentivano, sino a revoca, di utilizzare liberamente le somme messegli a disposizione dalla banca, evidentemente anche per investimenti finanziari».
Inoltre, la Corte rileva che, dopo l'entrata in vigore del Dlgs 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), il cliente aveva sottoscritto la scheda informativa sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, dichiarando elevata propensione al rischio e alta esperienza in materia di investimenti. Ragioni che inducono la Corte a condannare l'appellato a pagare alla banca 212mila euro, pari al saldo negativo dei conti, oltre le spese di lite.
fonte: www.ilsole24ore.com//Banche senza obblighi informativi se il cliente acquista titoli usando lo scoperto
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lunedì 27 ottobre 2014
Banche senza obblighi informativi se il cliente acquista titoli usando lo scoperto
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