L’accertamento induttivo fondato sulla sola documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza, senza che ricorrano ulteriori indizi, è valido e legittimo. Così sancisce la Corte di Cassazione nell’ordinanza del 21 ottobre, n. 22265, con cui viene ridata forza alla rideterminazione del maggior reddito operata dall’Ufficio e annullata dai giudici di merito. Erroneamente, afferma la Corte, la CTR reputava che fogli, quaderni e cartoncini, dai quali risultavano gli importi considerati dall’Amministrazione, fossero dei meri indizi inidonei ad assurgere a prova del maggior reddito.
Per gli Ermellini, tale ragionamento si discosta dal costante orientamento di legittimità, secondo cui la “contabilità in nero”, rappresenta un “valido elemento indiziario”, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per l’accertamento induttivo ex art. 39, D.P.R. n. 600/73. Infatti, tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., chiarisce la Corte, sono da ricomprendersi “tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa”, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore e il risultato economico dell’attività svolta.
La conseguenza, per gli Ermellini, è che la contabilità in nero, per il suo valore probatorio, legittima di per sé, “ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento”, il ricorso all’accertamento induttivo previsto dal citato art. 39, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - La sola contabilità in nero è già sufficiente per legittimare l’accertamento
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giovedì 23 ottobre 2014
La sola contabilità in nero è già sufficiente per legittimare l’accertamento

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