Integra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falsità ideologica in atti pubblici l’attività di chi consente l’ingresso nel nostro Paese di cittadini extracomunitari attraverso l’erogazione di documenti fittiziamente attestanti l’esistenza di proposte di lavoro per i medesimi. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 33175/14.
Il caso
La Corte d’appello, con sentenza, confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputata per i reati di cui agli artt. 110, 61, n. 2, 81, cpv., 48 e 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e artt. 110 c.p., 12, comma 3, d. lgs. n. 286/1998 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine).
La condotta addebitata all’imputata era quella di aver agito da intermediaria al fine di consentire ad un cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina di entrare e soggiornare in Italia, attraverso la presentazione, presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, di una richiesta nominativa di nulla-osta al lavoro per l’assunzione dello stesso in qualità di lavoratore subordinato, inducendo in tal modo il suddetto ufficio ad attestare falsamente la ricorrenza dei presupposti necessari per ottenere l’autorizzazione richiesta ed il rilascio del relativo nulla-osta. Avverso la predetta sentenza la donna ricorreva in Cassazione.
Nell’analizzare il ricorso, la Corte di Cassazione richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui sono configurabili i reati di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina e falsità ideologica in atti pubblici ed autorizzazioni amministrative, con inganno dei funzionari preposti alla formazione e al rilascio degli stessi, nel caso di attività svolte a fine di lucro allo scopo di consentire l’ingresso in Italia di stranieri extracomunitari mediante la predisposizione e la presentazione alla direzione provinciale del lavoro ed alla questura di pratiche corredate da documenti fittiziamente attestanti l’esistenza di proposte di lavoro, sulla cui base vengano poi rilasciati permessi di soggiorno ed autorizzazioni al lavoro (Cass., Sez. I, n. 22741/02). Falsità ideologica.
Nel caso di specie, la falsità ideologica dell’autorizzazione al lavoro e del relativo nulla-osta, appare configurabile, attesa la rilevanza essenziale dei fatti che si assumono falsamente rappresentati in ordine all’effettività della richiesta di assunzione, costituenti presupposti indefettibili ai fini dell’emanazione dei provvedimenti amministrativi sollecitati per consentire l’ingresso ed il soggiorno in Italia del cittadino extracomunitario. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Aiuta un cittadino extracomunitario ma sceglie la strada sbagliata
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giovedì 23 ottobre 2014
Aiuta un cittadino extracomunitario ma sceglie la strada sbagliata

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