mercoledì 15 ottobre 2014

Start up innovative, i consulenti a partita Iva non rientrano nella "forza lavoro"

I consulenti esterni della start up innovativa titolari di partita Iva - come pure gli stagisti non retribuiti - non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del requisito (necessario per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e per la conseguente fruizione delle agevolazioni fiscali) richiesto in via alternativa dall’art. 25, comma 2, lettera h), n. 2, del D.L. n. 179/2012. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014.

Nel documento di prassi le Entrate rispondono all'interpello di una società che, intendendo ottenere la qualifica di start up innovativa tramite iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese (anche al fine di consentire agli investitori di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte dal D.L. n. 179/2012), chiedeva chiarimenti interpretativi in relazione al requisito di cui al citato art. 25, comma 2, lettera h), n. 2, del D.L. n. 179/2012, che individua, quale requisito alternativo per richiedere l'iscrizione (oltre al possesso cumulativo dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del medesimo comma), l’“impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale”.

L'Agenzia chiarisce, in relazione ai quesiti specificamente posti dall'istante in merito al requisito richiesto dalla norma su indicata, che: come già chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, rientra nel novero del personale qualificato di cui al citato art. 25, comma 2, lettera h), n. 2, del D.L. n. 179/2012 anche il socio amministratore, purché - essendo il riferimento della norma alla "collaborazione" inscindibile dal riferimento alla locuzione "impiego" - sia anche un socio-lavoratore o comunque avente un "impiego" retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico; gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti; i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto; il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito “per teste”, e non in base alla remunerazione.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Start up innovative, i consulenti a partita Iva non rientrano nella "forza lavoro"

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