lunedì 6 ottobre 2014

Acquista un immobile a prezzo “scontato” da un anziano: non risponde di circonvenzione di persona incapace

La circostanza che il venditore abbia accettato una riduzione del prezzo originariamente richiesto a fronte della possibilità di poter ottenere un pagamento immediato, non è indicativo del fatto che lo stesso versasse in uno stato di incapacità e che l’acquirente abbia abusato di questa condizione, posto che la saltuarietà dei rapporti tra i due rende arduo ipotizzare la palese riconoscibilità della patologia della vittima. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 30891/14.

Il caso

L’imputato veniva condannato, in primo grado e in appello, per il reato di concorso in circonvenzione di persona incapace ex artt. 81 cpv., 110 e 643 c.p.. In particolare, si imputava all’uomo di aver, in concorso con altri due soggetti e abusando dello stato di infermità e deficienza psichica della persona offesa (un anziano di 87 anni all’epoca dei fatti), indotto quest’ultima a stipulare un contratto preliminare di vendita di un appartamento ad un prezzo inferiore rispetto al valore stimato. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’imputato ricorreva per cassazione.

In primo luogo, il ricorrente lamenta il travisamento dei fatti in relazione alle dichiarazioni rese sullo stato di infermità della persona offesa da tutti i testimoni, dalle quali non risulta affatto la possibilità di percepire la patologia della vittima. La stessa Corte territoriale aveva, infatti, dato atto dell’esistente problematica relativa alla riconoscibilità da parte dei terzi della patologia della quale era affetta la persona offesa e del fatto che il perito la avesse attribuita unicamente a chi avesse intrattenuto “nel tempo” una certa continuità di rapporti con essa, dando atto della circostanza che una persona come la vittima riuscisse a mantenere una facciata di lucidità.

Nel caso di specie, i rapporti tra l’imputato e la persona offesa erano peraltro stati saltuari e rapidissimi, preso atto che i due si erano incontrati solo tre volte: le prime due in occasione delle visite dell’immobile e la terza in occasione della sottoscrizione del preliminare di compravendita. Pertanto, secondo l’analisi della Corte di Cassazione, l’imputato non poteva rendersi conto delle condizioni nelle quali versava la persona offesa.

La Corte di Cassazione evidenzia come, nello specifico, manchi proprio una diretta opera di convincimento (induzione) posta in essere dal ricorrente nei confronti della persona offesa e come, di conseguenza, venga meno un presupposto necessario per il reato di circonvenzione di persone incapaci. Neutro appare, inoltre, il fatto che nel preliminare di compravendita il prezzo dell’immobile fosse inferiore di circa il 25/27% rispetto al prezzo originariamente richiesto dalla persona offesa. Invero, il fatto che il venditore abbia accettato una riduzione del prezzo originariamente richiesto, a fronte della possibilità di poter ottenere un pagamento immediato da parte dell’imputato, non pare indicativo del fatto che lo stesso versasse in uno stato di incapacità tale da lasciar pensare che l’odierno ricorrente abbia abusato dello stesso. Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Acquista un immobile a prezzo “scontato” da un anziano: non risponde di circonvenzione di persona incapace

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