Il gestore del locale che esercita correttamente il proprio potere di controllo non è responsabile degli schiamazzi notturni. E' quanto emerge dalla sentenza 5 settembre 2014, n. 37196 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché sussista la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, è richiesta l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori debbono avere una tale diffusività che l'evento disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Cass. pen., Sez. I, n. 47298 del 29 novembre 2011).
La medesima giurisprudenza ha, in più occasioni, affermato che il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 659, comma 1, c.p., per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza (Cass. pen., Sez. I, n. 16886 del 28 febbraio 2003; Cass. pen., Sez. I, n. 17779 del 27 marzo 2008; Cass. pen., Sez. I, n. 40004 del 30 settembre 2009). Perché l'evento possa essere addebitato al gestore del locale è però necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione.
Nel caso in cui gli schiamazzi avvengano all'interno dell'esercizio non c'è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l'obbligo di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che si pongano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza, ricorrendo, ove necessario, al c.d. ius excludendi. Come rilevato dagli ermellini, nella fattispecie in esame non è in discussione che gli schiamazzi, le urla e le risate dei soggetti che stazionavano all'esterno del locale, fossero tali da disturbare, in orario notturno, il riposo degli abitanti nella zona e quindi ad offendere la "quiete pubblica".
La particolarità della fattispecie è però rappresentata dal fatto che il reato non é stato ritenuto configurabile nei confronti dei soggetti autori degli schiamazzi e dei rumori, ma a carico del gestore il quale ha correttamente esercitato il potere di controllo e, conseguentemente, deve andare esente da responsabilità.
fonte: www.altalex.com//Schiamazzi notturni: quando il gestore non è responsabile
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
giovedì 18 settembre 2014
Schiamazzi notturni: quando il gestore non è responsabile
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento