venerdì 19 settembre 2014

Cassazione: nozze nulle se il marito è “mammone”

Sono nulle le nozze se il marito, nel corso del matrimonio, si rivela un mammone, totalmente assorbito dalla madre, e indifferente alla consorte. Lo ha ribadito la Cassazione, affrontando il caso di una coppia di Mantova che si era sposata nel settembre del 2007 e che successivamente, nel 2010, si era vista annullare le nozze dalla Sacra Rota. Un annullamento che, come ricostruisce la sentenza 19691 redatta da Giacinto Bisogni (presidente Ugo Vitrone), era stato accordata dal Tribunale Regionale Lombardo perché «dopo le nozze» nel marito si era manifestata «in note marcate una dipendenza dalla figura materna e nelle problematiche sessuali conseguenti rilevate dai test».

 In buona sostanza, l’uomo, come aveva dimostrato anche una relazione di periti, era talmente legato a mamma anche da sposato al punto da assumere «un comportamento anaffettivo e indifferente» nei confronti della legittima sposa. Già la Corte d’appello di Brescia, nel novembre 2012, non aveva avuto nulla da eccepire sull’annullamento del matrimonio contratto da un marito “mammone”. Lei però, nel tentativo di non perdere gli alimenti, si è opposta in Cassazione alla delibazione in Italia della sentenza ecclesiatica, sostenendo che la sentenza non poteva essere delibata perchè «contraria all’ordine pubblico, al principio di buona fede e dell’affidamento». Piazza Cavour ha respinto il ricorso della donna e ha evidenziato che «non esistono ostacoli al riconoscimento nell’ordinamento italiano dell’efficacia della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, di nullità del matrimonio concordatario». In pratica, come aveva ratificato la Chiesa, il coniuge «era affetto da incapacità di assumere e adempiere un obbligo matrimoniale essenziale».

 Inoltre, la Cassazione, a scanso di equivoci, ricorda che «la giurisprudenza ha da tempo affermato che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità del matrimonio concordatario per `incapacitas assumendi onera coniugalia´ di uno dei coniugi non trova ostacolo nella diversità di disciplina dell’ordinamento canonico rispetto alle disposizioni del codice civile in tema di invalidità del matrimonio per errore essenziale su una qualità personale del consorte e precisamente sulla ritenuta inesistenza in quest’ultimo di malattie (fisiche o psichiche) impeditive della vita coniugale poichè questa diversità non investe un principio essenziale dell’ordinamento italiano, qualificabile come limite di ordine pubblico». L’ex moglie è stata inoltre condannata a sborsare 6.200 euro di spese processuali.

(Fonte: Adnkronos) /La Stampa - Cassazione: nozze nulle se il marito è “mammone”

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