mercoledì 10 settembre 2014

Niente scomputo della ritenuta senza certificazione del sostituto

Non ha ragione il sostituito nel sostenere l’inutilità delle certificazioni del sostituto ad attestare il versamento delle ritenute d’acconto. Né è condivisibile l’affermazione secondo cui “l’amministrazione finanziaria potrebbe verificare da sé”. Nel nostro ordinamento, chi percepisce somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, deve allegare alla dichiarazione un certificato del sostituto attestante l’ammontare corrisposto, con l’indicazione della relativa causale e l’ammontare delle ritenute operate. Viceversa, è legittimo il recupero a tassazione delle ritenute illegittimamente scomputate, salvo il diritto di regresso nei confronti del sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l’abbia versata al fisco.

Questo il contenuto della sentenza di Cassazione del 5 settembre scorso, n. 18734, con cui viene respinto il ricorso del sostituto, il quale dovrà ora adeguarsi al contenuto della cartella di pagamento con cui venivano recuperate le ritenute scomputate non risultanti dai certificati del sostituto. Per decidere il caso, gli Ermellini oltre a richiamare la disciplina applicabile ratione temporis, gli artt. 3 e 36 bis del D.P.R. n. 600/73, hanno fatto anche riferimento alla propria giurisprudenza passata. L’orientamento della Corte esclude, infatti, che, l’obbligo di allegare alla dichiarazione la certificazione rilasciata dal sostituto ai sensi del citato art. 3, ammetteva equipollenti. Né, l’omessa allegazione, può essere surrogata dalla produzione del conto individuale, tenuto dal sostituto ex art. 21 D.P.R. n. 917/86.

Fonte:  www.fiscopiu.it/La Stampa - Niente scomputo della ritenuta senza certificazione del sostituto

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