Nei fatti di causa, alle lavoratrici in permesso sindacale nelle giornate del 2 giugno e 4 novembre, coincidenti con le festività soppresse ex art.1, Legge 54/1977, non spetta, oltre alla retribuzione mensile, anche quella per le ore di fruizione dei detti permessi. Il motivo è semplice: il loro contratto collettivo nazionale di settore prevede la maggiorazione solo “per le ore di servizio effettivamente prestate”. Per tale ragione la Cassazione, con la sentenza del 28 agosto 2014, n. 18425, ha respinto il ricorso presentato dalle due delegate sindacali, convinte della piena equiparazione tra fruizione di permessi sindacali e prestazione lavorativa.
In tema, secondo giurisprudenza di legittimità, non trova, infatti, applicazione il principio dell’onnicomprensività della retribuzione che, consistente nell’inclusione di ogni compenso continuo, obbligatorio e determinato, è adottato dal legislatore solo con riferimento a specifici istituti. Tale principio, ricordano gli Ermellini, non ha valore di regola generale: esso non limita l’autonomia privata, che resta libera, dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, di disporne l’esclusione dal calcolo della retribuzione per istituti indiretti, anche legali, “laddove manchi una norma che imponga la commisurazione del relativo trattamento a tutti gli elementi della retribuzione”.
Così accade per il contributo-pasto, emolumento non risarcitorio ma retributivo, che può essere escluso dal trattamento economico spettante al lavoratore in permesso sindacale se, dai patti della contrattazione collettiva o individuale, emerga la volontà delle parti di limitarne l’erogazione “alle sole giornate in cui vi sia stata effettiva presenza al lavoro”. Tenuto conto che, la legge, quanto ai permessi sindacali, “impone solo che le relative assenze siano retribuite”.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Niente maggiorazione per lavoro festivo alle delegate sindacali in permesso
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martedì 2 settembre 2014
Niente maggiorazione per lavoro festivo alle delegate sindacali in permesso
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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