In materia di curatela fallimentare, rientrano nella massa fallimentare tutti i beni che erano di disponibilità della società fallita. Sono compresi tra questi beni anche quelli detenuti in forza di locazione finanziaria. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 26808/14.
Il caso
La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, condannava l’amministratore di una società per aver tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonché per aver distratto ogni bene della società, tra cui un’autovettura detenuta in forza di locazione finanziaria.
In particolare, in riferimento al veicolo, la Corte territoriale riteneva rilevante il comportamento dell’imputato, che aveva omesso l’esistenza del contratto di leasing, privando quindi il curatore della possibilità di riscattare il bene e acquisirlo alla massa fallimentare. Non essendo stato messo il veicolo a disposizione della curatela fallimentare, la posizione debitoria era stata aggravata.
Il soccombente ricorreva in Cassazione lamentando il mancato pregiudizio ai creditori, poiché, da una parte, l’autovettura era interamente di proprietà del concedente e, dall’altra, la prosecuzione del contratto rappresentava un mero onere per la società fallita, perciò l’unica soluzione ragionevole era sembrata la restituzione del bene alla concedente.
La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, tuttavia precisa che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di bene pervenuto all’impresa a seguito di contratto di leasing, qualsiasi manomissione del medesimo, che ne impedisca l’acquisizione alla massa, integra comunque il reato, determinando la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell’inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente (Cass. n. 9427/2011).
A diversa conclusione dovrebbe giungersi, se il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria non fosse mai entrato, di fatto, nella sfera di disponibilità della società fallita. Nel caso di specie l’amministratore aveva la disponibilità di fatto dell’auto, disponibilità che quindi postula l’avvenuta consegna del bene oggetto di contratto di leasing. Perciò la relativa appropriazione, da parte dello stesso amministratore, integra distrazione, in quanto la sottrazione o dissipazione del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare, che viene quindi privata del valore dello stesso (conseguibile mediante riscatto al termine del rapporto negoziale) e gravata dall’ulteriore onere economico scaturente dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - L’auto in leasing rientra nella massa fallimentare
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martedì 2 settembre 2014
L’auto in leasing rientra nella massa fallimentare
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