Il giudice non può emettere “de plano” il decreto di archiviazione in assenza del preventivo avviso di cui all’art. 408 c.p.p., pena la nullità dello stesso. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 27434/14.
Il caso
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ferrara decretava l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico dell’imputata per il reato di cui all’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). La persona offesa ricorreva in Cassazione chiedendo l’annullamento del predetto provvedimento emesso “de plano” dal giudice e in assenza del preventivo avviso di cui all’art.408, comma 2, c.p.p.
La Corte di Cassazione ribadisce il noto principio secondo il quale il mancato avviso alla persona offesa dal reato della richiesta di archiviazione implica la nullità del provvedimento adottato dal Gip (Cass., Sez. III, n. 24723/2013). Nel caso di specie, la persona offesa, in sede di denuncia-querela sporta nei confronti dell’imputata, aveva manifestato chiaramente la volontà di essere avvisata dell’eventuale richiesta di archiviazione. Al contrario, il pubblico ministero aveva invece richiesto l’archiviazione del procedimento senza notificarlo precedentemente alla persona offesa e il giudice aveva omesso di rilevare la violazione del contraddittorio, emettendo il provvedimento impugnato “de plano”.
Secondo la pronuncia della Corte, prescindendo dalla fondatezza, nel merito, del decreto di archiviazione, la persona offesa dal reato aveva tutto il diritto di essere avvisata ai sensi dell’art. 408 c.p.p.. Il bene tutelato dall’art. 659 c.p. consiste nella quiete o tranquillità pubblica. La Corte sottolinea come tale bene non rappresenti un concetto astratto, avulso dalla realtà dei singoli e dotato di vita propria. Il bene della quiete pubblica, invero, trova nella quiete della pluralità dei singoli la sua ragion d’essere, in quanto assomma in sé la quiete delle singole persone che, nel loro vivere quotidiano o nel loro riposo, possano anche solo potenzialmente risentire dell’altrui condotta rumorosa. La sua natura pubblica consiste, dunque, nella diffusività, non nel suo astrarsi dal vivere quotidiano delle persone.
Per tali motivi la Corte ritiene che, nel caso di specie, la persona offesa dal reato era del tutto legittimata a qualificarsi come tale e, conseguentemente, a questo titolo aveva diritto all’avviso pretermesso. La Corte concludeva, così, per l’annullamento del decreto impugnato con conseguente trasmissione degli atti alla Procura.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - La persona offesa ha diritto di essere avvisata della richiesta di archiviazione
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lunedì 8 settembre 2014
La persona offesa ha diritto di essere avvisata della richiesta di archiviazione
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