Nell’ambito di un processo tributario, relativo ad atti con cui l’Amministrazione avanza delle pretese, l’eccezione di avvenuto pagamento del debito, sollevata dal contribuente per la prima volta in Appello, non può essere esclusa perché considerata una nuova censura, esulando dalla preclusione prevista dall’art. 57, D.Lgs. n. 546/92. L’ha ribadito la Cassazione che, con la sentenza del 22 settembre, n. 19964, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Quest’ultima dinanzi ai Supremi Giudici lamentava, appunto, il vizio in cui sarebbe incorsa la CTR dichiarando infondata la pretesa avanzata con la cartella, sulla scorta dei fatti allegati (per la prima volta) dal contribuente.
Più precisamente, i giudici di merito valorizzavano, ai fini della loro decisione, le questioni che attenevano alle modalità con cui il contribuente risultava aver adempiuto al proprio debito tributario, vuoi a mezzo di versamenti, vuoi a mezzo della utilizzazione in compensazione di un pregresso credito d’imposta. Tutto secondo un corretto modo di procedere, a parere degli Ermellini: la CTR, senza commettere errori, aveva “semplicemente” rilevato, “in conformità ai propri poteri”, fatti ritualmente allegati dalle parti ed ai quali la legge attribuisce “autonoma identità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la … pretesa si fonda”.
La Corte, fedele alla propria giurisprudenza passata, ha ribadito che l’avvenuto pagamento costituisce un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio, poiché correlata al fatto estintivo tipico dell’obbligazione pecuniaria “e non implicante la deduzione di situazioni giuridiche nuove” (così ord. n. 9610/12).
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè - www.fiscopiu.it/La Stampa - Il pagamento del debito, rilevato in ogni grado, chiude la lite
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mercoledì 24 settembre 2014
Il pagamento del debito, rilevato in ogni grado, chiude la lite

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