Falliscono tutti i tentativi dell’Amministrazione di difendere gli avvisi emessi prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni. La Cassazione non ne vuole sapere: la mancata osservanza del termine dilatorio posto dall’art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000, non può essere giustificata dall’imminente scadenza dei termini di controllo. Specie se l’Amministrazione non dimostri che la circostanza sia dipesa “da fatti o condotte ad essa non imputabili a titolo di incuria, negligenza o inefficienza”.
La sentenza del 19 settembre scorso, n. 19767, della Sezione Tributaria si aggiunge alle altre, consolidando ancora di più un orientamento ormai pacifico (solo due giorni prima erano stati respinti altri due ricorsi dell’Agenzia con le sentenze n. 19561 e 19578).
La tesi dell’Amministrazione, circa il carattere meramente programmatico del citato art. 12, per la Cassazione, è infondata. In assenza di specifiche ragioni di urgenza, chiariscono gli Ermellini, scatta l’illegittimità dell’atto emesso ante tempus, posto che il termine è messo a garanzia del “pieno dispiegarsi del contradditorio procedimentale”, espressione dei principi costituzionali di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente. Quando, per contrastare la nullità dell’avviso, l’Amministrazione deve allegare le ragioni, specifiche della situazione del contribuente o del rapporto tributario, “che abbiano determinato l’incolpevole ritardo dell’accertamento”. Cosa che nel caso di specie, a parere dei Supremi Giudici, non è avvenuta.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè- www.fiscopiu.it/La Stampa - Sui 60 giorni non si discute, rigettati tutti i ricorsi dell’Agenzia
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mercoledì 24 settembre 2014
Sui 60 giorni non si discute, rigettati tutti i ricorsi dell’Agenzia

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