mercoledì 24 settembre 2014

Efficace in Italia l'adozione da parte di un single

Interessante e giuridicamente perfetto il decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna depositato il 17.4.2013, con il quale è stata dichiarata efficace in Italia, anche agli effetti legittimanti, l'ordinanza emessa da un Tribunale Civile americano che aveva dichiarato l'adozione piena di una minore da parte di una donna single.

Quest'ultima, infatti, nel 2011 aveva chiesto ed ottenuto da un tribunale americano una sentenza di adozione con effetti legittimanti di una bambina.

In virtù della sua ultima residenza in Italia, più precisamente a Bologna, la donna ricorreva al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente affinché detta sentenza fosse riconosciuta valida ed efficace in Italia ai sensi degli artt. 41,64,65 e 66 della legge n. 218/1995.

La peculiarità del caso derivava dal fatto che la madre adottiva fosse single e non coniugata.

La fattispecie è stata esaminata e decisa, in primis, dal giudice minorile alla luce dell'art. 41 della legge 218/95, che sancisce la riconoscibilità in Italia dei provvedimenti stranieri in materia di adozione ai sensi e per gli effetti degli artt. 64,65 e 66 della stessa legge.

Queste ultime norme, in buona sostanza, stabiliscono che i provvedimenti giudiziari stranieri abbiano immediata efficacia in Italia sulla base della sussistenza di tre condizioni: 1. Che l'autorità che ha pronunciato il provvedimento fosse competente; 2) che nel procedimento straniero sia stato rispettato e garantito il principio del contradditorio; 3) che le statuizioni adottate dal giudice straniero non siano contrarie all'ordine pubblico italiano.

Se, da una parte, nessun dubbio veniva posto dal Tribunale per i Minorenni in ordine alla sussistenza delle prime due condizioni, la questione più delicata era quella di verificare la terza condizione, ovvero la contrarietà o meno all'ordine pubblico italiano della efficacia legittimante dell'adozione. Innanzi tutto, il giudice minorile osserva che, pur essendo preferibile che l'adozione sia attuata da parte di una coppia di persone coniugate, proprio per il diritto del minore ad instaurare e mantenere, ove possibile, uno stabile rapporto con una doppia figura parentale, tuttavia ciò non esclude che si possa riconoscer in casi particolari la possibilità di creare un legame adottivo con una sola figura genitoriale.

Grazie, dunque, al combinato disposto degli artt. 44 e 25 della legge 218/95, si può affermare che l'adozione da parte di persona singola non sia contraria all'ordine pubblico e possa avere effetti legittimanti.

Non solo: si premura il giudice minorile di precisare che il riconoscimento in Italia dell'adozione con effetti legittimanti da parte della donna, rappresenta altresì un indubbio vantaggio per la minore grazie alla stabilità insita nella tipologia della adozione in oggetto.

fonte: www.ilsole24ore.com//Efficace in Italia l'adozione da parte di un single

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