La S.p.A. che ospitava i propri dipendenti presso il residence di proprietà non è riuscita a dimostrare che le prestazioni erogate fossero riconducibili alla categoria agevolata delle attività alberghiere, che consente l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% sulle fatture. Per i giudici d’Appello, l’avviso in rettifica, che impone l’aliquota ordinaria, è legittimo, stante la mancata sussistenza degli elementi distintivi dell’attività alberghiera.
In particolare, l’Agenzia, che riqualificava i servizi come distinti rapporti di locazione, contestava alla società la mancanza della “vocazione turistica” della struttura ricettiva, della licenza di esercizio ex art. 86, T.U.L.P.S. e l’omessa iscrizione nell’apposito registro istituito dalla Legge n. 426/71.
In Cassazione, la società, lamentava senza successo che tali contestazioni dell’Agenzia erano state sollevate solo tra i motivi di gravame, senza essere richiamate nella motivazione dell’avviso di rettifica. Secondo gli Ermellini, la ragione in diritto che fonda la pretesa tributaria è, però, un’altra: le prestazioni non venivano erogate al pubblico “ma a destinatari predeterminati e circoscritti a determinate categorie legittimate in via esclusiva alla fruizione dei servizi”.
In altre parole, la pretesa si fonda nella contestazione di fatti costitutivi del diritto all’agevolazione fatto valere dal contribuente, risolvendosi in un’eccezione di merito volta ad allegare un fatto (destinazione delle prestazioni a dipendenti, soci o tesserati della società). E neppure l’omesso esame da parte della CTR delle (altre) fatture emesse e dei contratti stipulati con soggetti terzi rispetto alla società può inficiare la sentenza di merito: tale circostanza per la Corte è inidonea a comprovare che il servizio della struttura ricettiva “è effettivamente offerto sul mercato in modo indifferenziato al pubblico”.
Con la sentenza del 17 luglio 2014, n. 16335, la Corte rigetta il ricorso della società e conferma la sentenza di merito.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - La semplice ospitalità non comporta l'esercizio di attività alberghiere
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martedì 26 agosto 2014
La semplice ospitalità non comporta l'esercizio di attività alberghiere
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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