L’avviso al difensore dell’indagato di deposito nella cancelleria del giudice del provvedimento di applicazione di una misura cautelare personale, ex art. 293, comma 3, c.p.p., deve essere necessariamente notificato tramite l’ufficiale giudiziario, in quanto si tratta di un atto non urgente, essendo destinato soltanto a far decorrere il termine per proporre l’impugnazione de libertate. Perciò, in questa ipotesi, non è consentito l’impiego del telefono. È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza 25280/14.
Il caso
Il tribunale di Palermo dichiarava inammissibile l’istanza di riesame contro il provvedimento, emesso dal gip, di applicazione della custodia cautelare in carcere. I giudici d’appello ritenevano tardiva l’istanza, perché presentata oltre i 10 giorni previsti dall’art. 309, comma 3, c.p.p., decorrenti dal giorno della notifica al difensore, per mezzo del telefono, dell’avviso di deposito del provvedimento.
L’imputato ricorreva in Cassazione, affermando che tale avviso non poteva essere notificato al difensore con il telefono. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che la notificazione di un avvio o di una convocazione, oltre che tramite l’ufficiale giudiziario o altri mezzi tecnici idonei (come il telefax), può essere disposta anche a mezzo del telefono o del telegrafo, a condizione che si tratti di atto urgente (come l’avviso di fissazione dell’interrogatorio di garanzia o quello di fissazione dell’udienza per la trattazione del riesame) e che il destinatario sia una persona diversa dall’indagato.
Al contrario, l’avviso al difensore dell’indagato di deposito nella cancelleria del giudice del provvedimento di applicazione di una misura cautelare personale, ex art. 293, comma 3, c.p.p., deve essere necessariamente notificato tramite l’ufficiale giudiziario, in quanto si tratta di un atto non urgente, essendo destinato soltanto a far decorrere il termine per proporre l’impugnazione de libertate. Perciò, in questa ipotesi, non è consentito l’impiego del telefono. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Custodia cautelare: l’avvocato non può essere avvisato con una telefonata
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martedì 26 agosto 2014
Custodia cautelare: l’avvocato non può essere avvisato con una telefonata

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