venerdì 4 luglio 2014

Rateizzazione cartelle, entro il 31 luglio la domanda di "recupero"

C'è una seconda possibilità per quei contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione del debito tributario nei confronti di Equitalia prima del 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del c.d. Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013), che ha introdotto regole più favorevoli al contribuente in materia di rateizzazione delle cartelle: secondo quanto previsto dal decreto IRPEF (D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014, art. 11-bis inserito in sede di conversione), infatti, detti contribuenti potranno richiedere entro il prossimo 31 luglio un piano di rientro fino a un massimo di 72 rate. I moduli sono disponibili sul sito internet www.gruppoequitalia.it nella sezione “Rateizzare”. Questa seconda possibilità, tuttavia, ha un "prezzo": a differenza di quanto previsto dalle regole generali in materia di rateizzazione del debito tributario, il nuovo piano non sarà prorogabile e la decadenza dal beneficio scatterà in caso di mancato pagamento non di otto rate, ma di sole due rate, anche non consecutive. In tal modo "rivive", per i contribuenti decaduti dal beneficio alla data di entrata in vigore del Decreto del Fare, la regola precedente, che prevedeva, appunto, la decadenza dopo due rate non pagate (limite portato a otto dal Decreto del Fare).

Riguardo alle regole generali in materia di rateizzazione del debito tributario, Equitalia, chiarendo in via preliminare che il contribuente che accede la beneficio non è più considerato inadempiente e può ottenere il DURC e il certificato di regolarità fiscale per poter lavorare con le Pubbliche Amministrazioni, ricorda che:

- per il pagamento a rate delle cartelle il contribuente può ottenere un piano di rateizzazione straordinario fino a 120 rate (10 anni) in caso di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità;

- presentando una domanda motivata, il contribuente può ottenere più di 72 rate quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare; il parametro è valido anche per le ditte individuali, mentre per le altre imprese la rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e deve essere garantito un indice di liquidità adeguato (compreso tra 0,5 e 1);

- in caso di mancata concessione del piano straordinario, e in ogni caso altro caso, è possibile chiedere un piano di rateizzazione ordinario di 72 rate (6 anni): per debiti fino a 50 mila euro è sufficiente compilare un modulo disponibile sul sito internet www.gruppoequitalia.it e negli sportelli di Equitalia, e riconsegnarlo a mano oppure spedirlo con raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre per importi oltre 50 mila euro è sufficiente allegare alcuni documenti che dimostrino lo stato di difficoltà economica;

- l’importo minimo di ogni rata è pari a 100 euro, ed è anche prevista la possibilità di richiedere rate variabili e crescenti, anziché rate costanti, in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche;

- i piani di rateizzazione, ordinari e straordinari, possono essere prorogati una sola volta, chiedendo una proroga ordinaria (in ulteriori 72 rate) o una straordinaria (massimo 120 rate);

- come già rilevato, si decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive.

Fonte: http://fiscopiu.it/La Stampa - Rateizzazione cartelle, entro il 31 luglio la domanda di "recupero"

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