venerdì 4 luglio 2014

Bancomat, erogazione incompleta di banconote: banca responsabile

Se presso uno sportello bancomat avviene una erogazione incompleta di banconote, è più che legittima la richiesta avanzata dal malcapitato di turno al proprio istituto bancario finalizzata ad ottenere la restituzione di quanto non erogato dallo sportello ATM ma, comunque, addebitato sul proprio conto corrente.

In punto, si evidenzia come il semplice prelievo di banconote presso uno sportello bancomat o ATM comporti per la Banca erogatrice del servizio una serie di adempimenti, quali l’aggiornamento del “giornale di fondo” che garantisce l’assenza di anomalie durante le operazioni giornaliere di prelievo allo sportello bancomat, e la “quadratura di cassa” che, invece, attesta la regolarità dell’erogazione di banconote con riferimento all’insieme delle operazioni di prelievo.

L’orientamento Giurisprudenziale del settore bancario ritiene entrambe queste incombenze necessarie affinché il prestatore del servizio assolva all’onere probatorio posto a suo carico.

Il prelievo di banconote presso uno sportello bancomat è soltanto uno dei numerosi servizi associati ad un “conto corrente”, quale contratto “tipico” disciplinato dall’art. 1820 e ss. c.c.

A livello comunitario assume rilievo centrale la Raccomandazione della Commissione Europea del 30 marzo 1998 (98/257/CE) riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

Sul piano nazionale, invece, rilevano il Testo Unico Bancario (TUB), D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e succ. modifiche e integrazioni e in particolare il Titolo VI, che disciplina la materia della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, e prevede l'istituzione di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra intermediari e clienti (art. 128-bis); le disposizioni della Banca d’Italia emanate il 29 luglio 2009 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti; la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) n. 275 del 29 luglio 2008, che ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento.

Nel 2009 in attuazione dell'art. 128-bis del Testo Unico Bancario, introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, è stato istituito l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Nel quadro delle iniziative promosse dall’Unione europea in materia di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tale Istituzione impone agli intermediari bancari e finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti e rimette a una delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), n. 275 del 29 luglio 2008, su proposta della Banca d’Italia, la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell’organo decidente, in modo da assicurarne l’imparzialità e la rappresentatività dei soggetti interessati.

Quanto sopra al fine di garantire rapidità ed economicità della soluzione delle controversie, nonché l’effettività della tutela, senza pregiudicare per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.

La disciplina di dettaglio sul funzionamento del sistema ABF e sulla procedura di ricorso è contenuta nelle disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009.

L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari ed ha carattere "stragiudiziale" perché la risoluzione delle controversie avviene al di fuori del processo ordinario.

Trattasi di un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia, le cui decisioni non sono vincolanti come quelle del Giudice ma se l'intermediario non le rispetta o non ha collaborato al funzionamento della procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia, il suo inadempimento è reso pubblico.

Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario che deve rispondere entro 30 giorni e, se non lo fa o se il cliente non è soddisfatto della risposta, può rivolgersi all'ABF nel termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario, trascorsi i quali è tenuto a presentare un nuovo reclamo prima di poterlo adire.

L'Arbitro Bancario Finanziario può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, tranne quando ineriscono operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009 o quando sono già all'esame dell'Autorità Giudiziaria.

Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al Giudice.

Il quadro normativo di riferimento è completato dal Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF, dal regolamento per il funzionamento dei Collegi, dal Codice Deontologico che individua i valori e i principi fondamentali e stabilisce le regole di comportamento per i componenti dei Collegi, e dalla tabella dei compensi spettanti ai componenti dei Collegi.

L’attività dell’ABF, quale sistema alternativo di risoluzione delle controversie, assume rilievo per il conseguimento di obiettivi di efficienza e competitività del sistema finanziario.

Difatti, meccanismi efficaci di definizione delle liti incentivano il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela e migliorano la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi bancari e finanziari; altresì, costituiscono un utile presidio dei rischi legali e reputazionali a beneficio della stabilità degli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso.

Le decisioni dell’ABF sono pubbliche ed integrano il più ampio quadro informativo di cui la Banca d'Italia dispone nello svolgimento della propria funzione regolatrice e di controllo.

L’art. 40 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, prevede per gli utilizzatori dei servizi di pagamento il diritto di avvalersi di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e, a tal fine, stabilisce che le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall’articolo 128-bis del T.U.

Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, l’esperimento della procedura dinanzi all’ABF costituisce, in alternativa al ricorso al procedimento di mediazione disciplinato dal medesimo decreto, condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e finanziari.

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si articola sul territorio nazionale in tre Collegi territoriali, Milano, Roma e Napoli, che fondano la competenza territoriale sul domicilio dei clienti.

Vi è, poi, il Collegio di coordinamento che decide i ricorsi che riguardano questioni di particolare importanza o che hanno generato, o possono generare, orientamenti differenti tra i tre Collegi territoriali.

Esso stabilisce il principio di diritto che i Collegi territoriali sono tenuti a seguire per decidere futuri ricorsi sulla stessa questione e se ritengono di discostarsi, i Collegi territoriali devono indicare espressamente i motivi del disallineamento.

La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti.

Tutti gli intermediari italiani e quelli esteri che operano stabilmente in Italia, in quanto iscritti in albi o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia, aderiscono al sistema stragiudiziale ABF e possono essere destinatari di ricorsi.

Per quanto concerne, invece, le banche e gli intermediari che hanno sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea e operano in Italia in regime di "libera prestazione di servizi" non sono obbligati ad aderire all'ABF, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema stragiudiziale estero partecipante alla rete Fin-Net, che è un network promosso dalla Commissione Europea a partire dal 2001, in attuazione della propria Raccomandazione 98/257/EC, relativa ai principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, volta a favorire lo sviluppo e la cooperazione dei sistemi di alternative dispute resolution (ADR) nell’ambito dell’Area economica europea

Nel caso di specie, il Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario ha ritenuto non sufficientemente assolto l’onere probatorio posto a carico di un istituto bancario al quale un cliente contestava la mancata erogazione di una banconota di € 50,00 a fronte di un prelievo di € 130,00, proprio perché non sufficientemente esaustivo lo stralcio del “giornale di fondo” prodotto, ed all’uopo l’Organo adito evidenziava la totale assenza della “quadratura di cassa”.

In base a tale interpretazione normativa, il suddetto Organo stragiudiziale, ha emesso una decisione con la quale ha condannato la banca alla restituzione dell’importo di € 50,00, oltre interessi dalla data del reclamo; al ristoro delle spese di difesa equitativamente determinate in € 50,00; al versamento alla Banca d’Italia dell’importo di € 200,00 quale contributo per le spese della procedura, ed al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

fonte: Altalex.com//Bancomat, erogazione incompleta di banconote: banca responsabile

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