L’Interpello pubblicato giovedì scorso fornisce la corretta interpretazione dell’art. 69 bis D.Lgs. n. 276/2003, concernente le prestazioni di lavoro autonomo espletate dai soggetti titolari di partita IVA. La presunzione relativa di parasubordinazione trova applicazione anche peri i fisioterapisti? Per contrastare l’utilizzo “distorto” delle partite IVA, l’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 disciplina una presunzione di parasubordinazione in virtù della quale è possibile ricondurre le prestazioni di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. nell’ambito della diversa forma di natura autonoma della collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
Il quadro generale
Come chiarito da questo Ministero con circ. n. 32/2012, la predetta presunzione trova applicazione in presenza di determinate condizioni di legge, salvo prova contraria da parte del committente. La presunzione non opera, come specificato dal comma 3 dell’articolo sopra detto, in relazione “alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni”. Con Decreto del 20 dicembre 2012 questo Ministero ha provveduto ad effettuare una “ricognizione” delle suddette attività, individuando i seguenti criteri di ordine generale: “gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali (…) sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 nonché da federazioni sportive”; “l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento delle attività”.
Esclusa l’applicazione della presunzione
L’attività svolta dai fisioterapisti, secondo il MLPS, può essere ricompresa nell’ambito delle prestazioni professionali di cui all’art. 69 bis, comma 3, con la conseguente esclusione dall’applicazione della presunzione, soltanto nella misura in cui gli stessi risultino in possesso del diploma abilitante, nonché iscritti in appositi elenchi professionali, tenuti e controllati da parte di una amministrazione pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. A prescindere dall’operatività o meno della presunzione, resta fermo che laddove siano riscontrabili gli usuali indici di subordinazione, la prestazione di lavoro autonomo dei fisioterapisti potrà essere “direttamente” ricondotta ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Fonte: Fiscopiù /La Stampa - Fisioterapisti, con l’iscrizione all’albo nessuna presunzione di falsa partita IVA
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martedì 1 luglio 2014
Fisioterapisti, con l’iscrizione all’albo nessuna presunzione di falsa partita IVA
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