martedì 1 luglio 2014

Un martello che rompe il vetro non apre le serrature

Ai fini della punibilità ex art. 707 c.p. (Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli), il concetto di “serratura” non può essere esteso al punto da includervi i vetri che ostino all’ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall’esterno, perciò gli strumenti idonei a rompere dei vetri non rientrano tra quelli atti ad aprire o forzare delle serrature. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza 18393/14.

Il caso

La Corte d’appello di Genova confermava la sentenza di condanna nei confronti di un imputato (già condannato per delitti a scopo di lucro) per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare delle serrature, affermando che anche un martelletto frangivetro rientra tra gli strumenti, di cui l’art. 707 c.p. vieta il porto ingiustificato. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver incluso il martelletto frangivetro tra gli strumenti idonei ad aprire o forzare delle serrature. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione riteneva che i giudici d’appello avessero effettuato un’interpretazione estensiva del concetto di “serratura”, includendo anche «i vetri che ostino all’ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall’esterno». Tuttavia, seguendo questa linea interpretativa, lo stesso concetto di “serratura” non avrebbe ragion d’esistere, rendendo, così, evanescente la fattispecie, di cui all’art. 707 c.p., perché qualsiasi oggetto può essere utilizzato per rompere un vetro. In tal modo, il comportamento punibile per questo reato verrebbe esteso al porto di qualsiasi oggetto, di cui l’agente non giustifichi l’attuale destinazione, venendo, perciò, violato il principio di legalità. Quindi, un martelletto frangivetro non può rientrare nel campo di applicazione della norma, perché il vetro non è una serratura. La Cassazione, di conseguenza, sottolineava che, ai fini della punibilità ex art. 707 c.p., il concetto di “serratura” non può essere esteso al punto da includervi i vetri che ostino all’ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall’esterno, perciò gli strumenti idonei a rompere dei vetri non rientrano tra quelli atti ad aprire o forzare delle serrature. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Un martello che rompe il vetro non apre le serrature

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