Non c’è nessuna automatica riconducibilità dell’attività dell’agente di commercio tra quelle soggette ad IRAP, in quanto attività d’impresa. A confermarlo sono anche le Sezioni Unite, che escludono l’applicazione dell’imposta per l’Agente, qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata (sent. 12108/2009). Da ciò ne deriva che il Giudice di merito, chiamato a pronunciarsi sul diritto al rimborso, deve accertare la presenza del presupposto d’applicazione dell’imposta, salvo incorrere nel vizio di violazione di legge e di omessa motivazione. Queste le sorti seguite dalla decisione di merito che negava il rimborso all’Agente, in base alla (ritenuta) automatica soggezione e all’eccedenza del valore dei beni strumentali utilizzati, che, però, non venivano specificati dai giudici. Il contribuente, che svolgeva l’attività in casa, senza dipendenti o collaboratori e con l’ausilio della sola autovettura e di un computer, esperiva vittoriosamente ricorso in Cassazione. Secondo giurisprudenza di legittimità il giudice è tenuto ad accertare l’autonoma organizzazione, che ricorre quando il contribuente ne sia il responsabile e non sia, quindi, inserito in strutture riferibili ad altri, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Nei fatti di causa quest’accertamento (insindacabile se congruamente motivato) non era stato svolto. I Supremi Giudici, con la sentenza del 18 giugno, n. 13809, annullano la pronuncia di merito rimettendo la causa al Giudice del rinvio.
Fonte: Fiscopiù/La Stampa - Per l’Agente di commercio non c’è un’automatica soggezione all’IRAP
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sabato 21 giugno 2014
Per l’Agente di commercio non c’è un’automatica soggezione all’IRAP
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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