La Cassazione ritiene “eccentriche” le doglianze mosse dalla difesa avverso la sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella forma della sottrazione delle scritture e relativa al fallimento della s.r.l. di cui, il condannato, era ritenuto amministratore di fatto. L’accezione dell’aggettivo è da intendersi in senso negativo, visto il rigetto del ricorso da parte della sentenza del 19 giugno, n. 26545. Ma prima di conoscere la contestata difesa, i fatti: le scritture erano state tenute dal commercialista “peraltro in maniera … parziale” solo per un certo periodo di tempo, dopodiché il rapporto con il professionista risultava cessato; emergevano “importanti movimenti in entrata” (che avevano dato luogo ad un credito vantato da due cittadine polacche per anticipazioni alla società) non registrati, che rendevano impossibile la ricostruzione dei rapporti sottostanti e la destinazione impressa agli introiti. Con il ricorso, il condannato, lamentava l’assenza del dolo, ritenendo altresì mancante un’effettiva indagine sull’accertamento dell’elemento psicologico. A ciò aggiungeva che la dimostrazione del dolo era esclusa, secondo giurisprudenza di legittimità, dal fatto che le scritture fossero custodite dal commercialista. Piuttosto, secondo il ricorrente, emergeva un comportamento meramente negligente nella tenuta, incompleta, di scritture contabili, punibile a solo titolo di colpa. Per la Cassazione, la sentenza d’Appello non è censurabile: i giudici davano contezza del fatto che il comportamento del condannato dipendeva esclusivamente dalla sua volontà e doveva essere (logicamente) posto in relazione all’interesse a non registrare i movimenti in entrata. Situazione, per la Corte, “perfettamente inquadrabile” nella fattispecie di reato, connotata da dolo generico, della “tenuta in guisa tale da non consentire la ricostruzione degli affari”.
Fonte: Fiscopiù /La Stampa - Non registrava le entrate rendendo impossibile la ricostruzione degli affari
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lunedì 23 giugno 2014
Non registrava le entrate rendendo impossibile la ricostruzione degli affari
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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