Nessuna comprensione, né sconti di pena, per gli educatori che hanno a che fare con i ragazzini, soprattutto con quelli `difficili´, e che ricorrono alla violenza per tenerli a bada. Lo sottolinea la Cassazione che mette al bando le maniere forti alle quali era ricorso nel novembre del 2006 un educatore di una casa famiglia per minori dai 12 ai 18 anni, di Casteldaccia (Palermo). Infastidito da un ragazzino che suonava il flauto nell’ora del riposo, Antonino Vassallo (25 anni), lo aveva colpito più volte con lo stesso strumento fino a provocargli «ecchimosi lineari sul gluteo». Ad un altro giovanissimo ospite della comunità `La Libellula´, Vassallo aveva inferto più volte «scappellotti». Alla fine, erano state le testimonianze di numerosi ragazzini, non solo quelli maltrattati, a portarlo sotto processo.
Senza successo, l’imputato ha sostenuto che era troppo severa la condanna (la cui entità non è nota) per violenza privata, reato più grave di quello di abuso dei mezzi di correzione, del quale ammetteva di essere colpevole. Ad ogni modo, aveva agito nell’esercizio «del diritto a realizzare la correzione e la disciplina» e di meritare l’esimente della giustificazione. Anche perché «il clima di intollerabile prevaricazione, determinatosi per la presenza dei giovani affetti da disagio» rendeva necessario «il ricorso a qualche scappellotto».
Ma la Cassazione non ha condiviso. «Il termine `correzione´ - rilevano gli `ermellini´ - va assunto come sinonimo di educazione, con riguardo ai connotati intrinsecamente formativi di ogni processo educativo: e non può ritenersi tale l’uso della violenza finalizzato a scopi educativi». «Ciò - sottolineano inoltre i supremi giudici - sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti». «Sia perché non può perseguirsi quale meta educativa - prosegue la Cassazione - un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice».
Al giorno d’oggi - avverte la Suprema Corte - «se è vero che in ipotesi e nella prospettiva dell’educazione del minore, possa ancora ammettersi il ricorso ad un occasionale ceffone, è da escludere che possa farsi uso legittimo dello stesso sistema quando trasmodi in un eccesso e si trasformi in una condotta fonte di lesioni personali non necessitata dalle circostanze».
(Fonte: Ansa) /La Stampa - Cassazione: minori difficili? Vietata la violenza a scopo educativo
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lunedì 23 giugno 2014
Cassazione: minori difficili? Vietata la violenza a scopo educativo

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