mercoledì 25 giugno 2014

Infraventunenne ubriaco alla guida: necessari un po’ di calcoli per il computo delle aggravanti

Nel caso in cui l’incidente venga causato dopo le 22.00 da un guidatore sotto i 21 anni in stato di ebbrezza, la pena viene raddoppiata e può essere ulteriormente aumentata di un terzo: si tratta del caso in cui le circostanze aggravanti dell’aver provocato un sinistro guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche e in orario notturno concorrono con il fatto che la violazione è compiuta da chi ha meno di 21 anni. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione 17805/14.

Il caso

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona ricorre avverso la sentenza che aveva condannato un ragazzo per il reato di cui all’art. 186-bis, comma 1, lett. a), c.d.s. (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose), determinando la pena in sei mesi di arresto e 2400 euro di ammenda, concedendo altresì la non menzione della condanna nel certificato penale, la sospensione condizionale della pena e ordinando la sospensione della patente di guida per otto mesi. Secondo il ricorrente, la pena inflitta è illegale, in quanto non è stato disposto l’aumento previsto dall’art. 186-bis, comma 3 per i conducenti infraventunenni che guidino in stato di ebbrezza e perché non è stata aumentata la pena pecuniaria, secondo quanto disposto dall’art. 186, comma 2 -sexies, c.d.s. Il problema che occorre preliminarmente risolvere è quello relativo al rapporto tra più individuate circostanze ad affetto speciale convergenti sull’ipotesi base della guida in stato di ebbrezza nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell’art. 186, comma 2, c.d.s.: a tal proposito la norma di riferimento è l’art. 186, comma 2-bis, c.d.s. nella parte in cui dispone che «se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale , le sanzioni di cui al comma 3 dell’art. 186-bis» (aumento da un terzo alla metà delle pene rispettivamente previste dalle lettere b) e c) dell’art. 186, comma 2, c.d.s.; in particolare le lett. b) prevede l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da 800 a 3200 euro) «sono raddoppiate…». Detto questo, in tema di reati di guida in stato di ebbrezza alcolica, ove le circostanze aggravanti di cui rispettivamente ai commi 2-bis e 2-sexies dell’art. 186 concorrano con l’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 186-bis s.d.s., in applicazione di quanto previsto dall’art. 63, comma 4, c.p. dovrà essere inflitta il doppio della pena prevista dall’art. 186-bis, comma 3, al quale il giudice può apportare un aumento sino ad un terzo: ciò significa che nel caso in cui l’incidente venga causato dopo le 22.00 da un guidatore sotto i 21 anni in stato di ebbrezza, la pena viene raddoppiata e può essere ulteriormente aumentata di un terzo. Si tratta del caso in cui le circostanze aggravanti dell’aver provocato in sinistro guidando sotto l’effetto di sostanze alcoliche e in orario notturno concorrono con il fatto che la violazione è compiuta da chi ha meno di 21 anni. Nel caso oggetto di esame, la pena inflitta risulta determinata erroneamente., non essendo stata la pena base determinata nell’ambito dei termini edittali definiti dall’art. definiti dall’art. 186, comma 2-bis, in relazione allrt. 186-bis, comma 3. In particolare, la pena pecuniaria risulta determinata in misura inferiore al minimo legale. La sentenza impugnata, pertanto deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Infraventunenne ubriaco alla guida: necessari un po’ di calcoli per il computo delle aggravanti

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