Non è idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino il pagamento diretto al creditore del condominio, se questo è sprovvisto di titolo esecutivo nei confronti della singola persona. E’ quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 3636/14.
Il caso
Due abitanti di un condominio hanno convenuto di fronte al Giudice di Pace di Napoli un loro vicino. Dopo un contratto di appalto con una società cooperativa, il condominio non ha saldato il corrispettivo. Per questo motivo, la società ha ottenuto un decreto di ingiunzione e ha pignorato l’importo, corrispondente agli affitti delle due attrici, facendoselo assegnare in sede di espropriazione. Le due donne hanno quindi chiesto al vicino di pagar loro la quota di spettanza delle spese condominiali, ma il convenuto ha risposto di aver già corrisposto, prima del ricorso della società, la sua quota all’Amministratore del condominio. Per questo motivo, sia il Giudice di Pace che il Tribunale d’appello hanno rigettato la domanda delle due donne, le quali hanno presentato ricorso in Cassazione, denunciando la violazione degli artt. 1292, 1294 e 1299 c.c., relativi alla solidarietà del debito.
A chi bisogna pagare? Secondo le parti ricorrenti il condominio, ponendosi come debitore nei confronti della società, non poteva ricevere da un singolo condomino, pagamenti con effetto estintivo nei confronti del solvens, essendo entrambi i soggetti debitori solidali del terzo. Per loro, quindi, era presente un nesso di solidarietà tra i vari condomini e tra essi ed il condominio. Tuttavia, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9148/2008, ha smentito questa impostazione, statuendo che «in riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi, in mancanza di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio di solidarietà», la responsabilità dei condomini è retta dal principio di parzialità. Infatti si tratta di un’obbligazione che ha per oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, pertanto le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio «si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote».
La S.C., infine, in merito alle modalità di estinzione del debito, rileva che, essendo il condominio, nei confronti di terzi, un soggetto di gestione per quanto riguarda diritti e obblighi dei singoli condomini, l’Amministratore è il rappresentante della comunità, per cui è a lui, e non al creditore del condominio, che bisogna dare i soldi delle spese condominiali per estinguere il debito pro quota. Ciò vale a meno che il creditore non sia in possesso di un titolo esecutivo nei confronti del singolo condomino. Per questi motivi, la Corte ha rigettato il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Lavori per il condominio: referente per i pagamenti è solo l’amministratore
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mercoledì 25 giugno 2014
Lavori per il condominio: referente per i pagamenti è solo l’amministratore
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