Per provare lo stato di alterazione da stupefacenti di un autista, non è necessaria l’analisi medica, se è possibile desumerlo da altri accertamenti biologici, dalle deposizioni raccolte e dal contesto. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza 7958/14.
Il caso
La Corte d’appello di Lecce confermava una sentenza di condanna nei confronti di un autista scoperto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto degli stupefacenti. La responsabilità veniva fondata dai giudici sull’esito positivo degli esami delle urine effettuati dall’imputato in ospedale, nonché sul riscontro da parte degli agenti verbalizzanti di occhi lucidi ed arrossati e pupille dilatate. L’autista ricorreva per cassazione, lamentando che i giudici territoriali avessero riscontrato la condizione di alterazione al momento del fatto, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che ritiene necessario un accertamento attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. In base a questo, il giudice d’appello avrebbe dovuto convincersi dell’insufficienza dello stato di alterazione riscontrato dalla sola positività degli esami da laboratorio, se non associata ad ulteriori accertamenti. Inoltre gli elementi negoziali sarebbero stati privi di gravità, precisione e concordanza. Secondo un indirizzo consolidato della Cassazione, lo stato di alterazione non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, essendo necessario anche un esame su campioni di liquidi biologici. Si tratta, infatti, di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche. In questo caso, secondo la Cassazione, la Corte d’appello avrebbe correttamente sottolineato «come, ferma l’indiscutibilità che il risultato delle analisi non possa costituire di per sé prova certa del reato in esame, può comunque ritenersi che la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti possa essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziali, costituenti indici sintomatici dell'alterazione». Quindi, sebbene sia necessario un accertamento attraverso un esame tecnico su campioni liquidi biologici, escludendo la rilevanza dei soli elementi sintomatici esterni, non è indispensabile, per i giudici di legittimità, l’espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza dell’alterazione. Il giudice può, perciò, desumerla dagli accertamenti biologici, insieme alle deposizioni raccolte e al contesto in cui si è verificato il fatto. La fattispecie di guida sotto stupefacenti è infatti integrata da un elemento obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia, cioè lo stato di alterazione, e un altro, consistente nell’accertamento della presenza di tracce di sostanze nei liquidi fisiologici del conducente. Ritenendo quindi, nel caso specifico, sufficiente il riscontro del dato probatorio costituito dall’accertamento di laboratorio, ai fini della colpevolezza, la Cassazione rigettava il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - "Sballato" al volante: non serve l’analisi medica per inchiodarlo
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martedì 6 maggio 2014
"Sballato" al volante: non serve l’analisi medica per inchiodarlo
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