Nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 7414/14.
Il caso
Il Tribunale di Lecce condannava tre uomini perchè, «in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi profitto, si impossessavano di due confezioni di lampadine per auto sottraendole dalla scaffale del supermercato (…) con il mezzo fraudolento consistito nel nascondere la merce addosso». La Corte d’Appello salentina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificava il fatto contestato in termini di tentato furto aggravato, riconosciuta la circostanza prevista dall’art. 62, n. 4, c.p. (Conseguimento di un lucro di speciale tenuità) nonché le attenuanti generiche prevalenti. Gli imputati ricorrono in Cassazione. Secondo i ricorrenti, sarebbe stato violato il principio della contestazione, essendo stata ravvisata l’aggravante di cui all’art. 625, n. 2, c.p. (Uso di mezzo fraudolento) per il tramite di ulteriori “arricchimenti” fattuali non presenti nel capo di imputazione, ove invece l’apprezzamento si sarebbe dovuto limitare al nascondimento della merce addosso. Iter giustificativo errato. In primo grado, gli imputati erano ritenuti responsabili di furto consumato, con l’aggravante della destrezza, consistita nel nascondimento della merce nella propria persona, per eludere il controllo alle casse. La Corte d’Appello, invece, riqualificava la fattispecie in termini di tentato furto, ravvisando i presupposti della destrezza in due distinte azioni: il nascondimento della merce nella propria persona per sottrarsi ai controlli e, successivamente, dopo la scoperta della sottrazione e il pagamento forzato, il prelievo di altre lampadine e la pretesa di documentarne l’acquisto con lo scontrino rilasciato in precedenza. Questo iter giustificativo è assolutamente errato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno specificato che nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. Si comprende come non basti il mero nascondimento della refurtiva sulla persona ma occorra un quid pluris. Per questi motivi, il fatto in contestazione degrada all’ipotesi di tentato furto semplice, perseguibile a querela di parte. Ne consegue l’annullamento sul punto della sentenza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Rubano delle lampadine in un supermercato e se le nascondono addosso: furto sì ma non aggravato
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venerdì 2 maggio 2014
Rubano delle lampadine in un supermercato e se le nascondono addosso: furto sì ma non aggravato
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