giovedì 15 maggio 2014

Anatocismo, cos'è e come tutelarsi

L'anatocismo – termine che deriva dal greco anà (di nuovo) e tokismòs(interesse) - indica, com'è noto, il calcolo "dell'interesse sull'interesse" (cosiddetto "interesse composto"), ovvero della progressiva capitalizzazione degli interessi maturati su una somma di denaro.

Storicamente, nel nostro sistema giuridico, tale istituto è stato oggetto di numerosi interventi sia normativi che giurisprudenziali diretti, da un lato, a prevenire il pericolo di fenomeni usurari ed a proteggere il consumatore-cliente dal rischio di incontrollati aggravamenti degli impegni economici assunti e, dall'altro lato, diretti invece ad estenderne l'ambito di applicazione, in considerazione dei notevoli interessi economici coinvolti .

Come è possibile dunque per il consumatore - cliente tutelarsi da situazioni di questo tipo e come far valere i propri diritti ?

Occorre brevemente ricostruire il (non semplice) panorama attuale del fenomeno.

L'art. 120 del Testo Unico Bancario, come modificato dall'art. 25 d.lgs. 342/1999, ha attribuito al C.I.C.R.(Comitato Interministeriale Credito e Risparmio) il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi (anatocismo) maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della attività bancaria. La delibera del CICR del 9 febbraio 2000, ha ammesso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a patto che la medesima procedura avvenga anche per gli interessi attivi (c.d. reciprocità),rendendo dunque, a tali condizioni, legittima la applicazione della capitalizzazione degli interessi, per i contratti bancari stipulati dopo la data della sua entrata in vigore e, per quelli stipulati prima, a decorrere dal 1° luglio 2000.

Per quelli antecedenti, escludendosi l'esistenza di usi normativi idonei a derogare alla disposizione di cui all'art. 1283 c.c., è da considerarsi nulla, per consolidata giurisprudenzala clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, pure se espressamente pattuita, con conseguente diritto del cliente alla ripetizione dei pagamenti già effettuati. Gli interessi passivi possono dunque essere calcolati, sempre per il periodo antecedente al 30 giugno 2000, senza alcuna capitalizzazione.

Nella notissima decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24418/2010 è stato peraltro affermato che l'azione di ripetizione, ovvero, in termini più semplici, la richiesta di restituzione formulata dal correntista in sede giudiziale contro la banca facendo valere la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è soggetta a prescrizione decennale decorrente dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto : solo da tale momento, infatti, sussiste un pagamento indebito e sorge, pertanto, il diritto a ripetere le somme versate con riferimento a tutto il periodo contrattuale.

Tale pronuncia della Suprema Corte ha di fatto consentito a molti risparmiatori di agire nei confronti delle banche per la restituzione delle somme corrisposte in applicazione di clausole anatocistiche, anche con riguardo a rapporti bancari "datati".

Bisogna segnalare che a brevissima distanza temporale da tale importante sentenza delle Sezioni Unite era intervenuta l'ennesima norma definita da molti addetti ai lavori "salva banche", ovvero art. 2, comma 61, del d.l. n. 225/2010 (c.d. decreto mille proroghe). Tale disposizione, interpretando "autenticamente" la norma del codice civile sulla decorrenza della prescrizione (art. 2935 c.c ), stabiliva che il suo calcolo avrebbe dovuto effettuarsi a partire da ogni singola annotazione in conto corrente, piuttosto che dalla definitiva chiusura del rapporto. Il principio affermato smentiva dunque il dictum della Suprema Corte a Sezioni Unite, precludendo a molti consumatori bancari di agire per la "sterilizzazione" degli interessi anatocistici in relazione a rapporti non recenti. Tale norma, tuttavia, è stata dichiarata successivamente illegittima dalla Corte Costituzionale , con la altrettanto nota sentenza del 5 aprile 2012 n° 78.

Allo stato si è dunque pienamente riaperta la possibilità per i risparmiatori di adire l'Autorità Giudiziaria per fare valere la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche relativamente a rapporti di conti corrente "datati" e sempre con riguardo al periodo anteriore al luglio 2000.

E' importante rilevare che la legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, ha modificato il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, del TUB stabilendo che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»".

Tale ennesima disposizione di legge - tecnicamente formulata invero in maniera non felice - elimina, a decorrere dal gennaio 2014, l'anatocismo: gli interessi (contabilizzati con la stessa periodicità, sia debitori che creditori) non confluiranno nella sorte capitale, producendo ulteriori interessi, ma verranno contabilizzati a parte, non producendo più alcuna capitalizzazione.

fonte: ilsole24ore.com//avv.albertogattuccio//Anatocismo, cos'è e come tutelarsi

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