mercoledì 14 maggio 2014

RISARCIMENTO DEL DANNO - Importante pronuncia a favore delle vittime di tratta

La Corte di Assise di Appello di Bologna, lo scorso 9 aprile, confermando la decisione della Corte di Assise di Piacenza, ha emesso una significativa condanna nei confronti di quattro imputati per i reati di tratta, riduzione in servitù e sfruttamento della prostituzione, commessi ai danni di una giovane nigeriana.

Il giudice di appello, pur mitigando le pene comminate, ha ritenuto giusta la sentenza di primo grado, che si articola integralmente sulle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa giungendo a decretare la colpevolezza dei responsabili e a quantificare un risarcimento del danno pari alla cifra di 100.000 €, dato sicuramente esemplare visto che non era mai stata riconosciuta prima una somma così alta a favore di una vittima di tratta. Ed è proprio la figura della persona offesa l'elemento fondamentale dell'intera vicenda, non solo per la sua forza e volontà di collaborare per ottenere giustizia, ma soprattutto per il coraggio che ha mostrato nel raccontare con precisione e puntualità tutti i soprusi subiti, nonostante la paura per le conseguenze a cui si sarebbe esposta. La giuria ha saputo apprezzare tutto ciò, riconoscendo alla donna assoluta attendibilità e credibilità.

Tale risultato, sotto il profilo procedurale, non era scontato: le dichiarazioni della ragazza erano l'unica prova sulla quale si fondava l'intero processo e la costituzione di parte civile, imponeva – viste le aspettative di risarcimento che da tale posizione discendono - una particolare attenzione da parte del giudicante nel fondare integralmente la propria decisione sulle stesse.

La bellezza di questa donna, non può tuttavia essere confinata al solo esito del processo, perché il suo contributo ha un valore ben più alto, in quanto testimonianza per l'intera collettività delle tantissime schiave della tratta nigeriana, sottoposte alle più degradanti vessazioni della dignità umana.

Tutto ciò è stato possibile anche grazie al corretto utilizzo degli strumenti di protezione sociale previsti dal nostro ordinamento – come l'art 18 D.Lgs 286/98 – e delle più recenti disposizioni internazionali – in particolare la Direttiva Europea 36/2011/UE, oggi trasfusa nel D. Lgs. n.24 dello scorso 4 marzo - che danno un ruolo centrale alla vittima nel procedimento penale e riconoscono lo stato di vulnerabilità quale situazione soggettiva che condiziona la fattispecie penale.

Degne di nota sono infine le motivazioni che hanno condotto al calcolo del risarcimento accordato, che secondo la Corte di Assise di Piacenza "non può che avvenire in forma equitativa, guardando essenzialmente alle sofferenze cagionate [...] non essendovi un valore stimabile in danaro dei beni di cui la vittima è stata privata". Così recita la sentenza, che di fatto accoglie tutte le richieste formulate dalla parte civile, la quale, evidenziando la sostanziale inquantificabilità dei danni cagionati, aveva chiesto un risarcimento di 100.000 Euro, che pur non potendo ripagare le violenze subite, può almeno testimoniare alla collettività il dolore inflitto alle vittime della tratta dai commercianti di esseri umani.

fonte: ilsole24ore.com//RISARCIMENTO DEL DANNO - Importante pronuncia a favore delle vittime di tratta

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