lunedì 28 aprile 2014

Separazione, alimenti: no alla sospensione della prescrizione

La sospensione della prescrizione prevista dall'articolo 2941 del c.c. per i coniugi non opera in caso di separazione. Sulla base di questo principio che nasce non da una interpretazione letterale della norma ma che è dettata dall'«evoluzione del quadro normativo e della stessa coscienza sociale», la Corte di cassazione, con la sentenza 7981/2014, ha bocciato il ricorso contro la prescrizione quinquennale del diritto del coniuge beneficiario al pagamento dell'assegno di mantenimento.

La vicenda

La vicenda riguardava la richiesta rivolta da una donna al proprio coniuge separato di versarle circa 49mila euro a titolo di differenze tra quanto dovuto e quanto effettivamente corrisposto dal 1980 al 2002. Dopo aver avuto ragione in primo grado (secondo il giudice infatti il rapporto di coniugio sospendeva la prescrizione), la Corte d'Appello ha accolto l'eccezione del marito.

La sentenza di appello

La pronuncia si basava anche su alcuni precedenti della Cassazione (12333/1998 e 6975/2005) nei quali si era affermato - tanto in relazione al divorzio, quanto alla separazione personale dei coniugi - che la prescrizione del diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento non decorre dalla data della sentenza di separazione o di divorzio, bensì dalle singole scadenze di pagamento. Per cui, ad avviso della Corte territoriale, «tali arresti pur non esaminando specificamente il problema della sospensione della prescrizione fra coniugi separati, avevano posto le premesse logiche per il superamento dell'indirizzo tradizionale secondo cui la separazione personale, creando soltanto un'attenuazione del vincolo, non osta alla sospensione della prescrizione».

Infatti, osservava la Corte, «la ratio della disposizione contenuta nell'articolo 2941 c.c., intesa ad evitare che la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge debitore si risolva in un vantaggio per il medesimo, non ricorre nell'ipotesi del coniuge separato, in quanto in tal caso l'unità familiare è già entrata in crisi e si è già verificato un intervento giudiziale nel momento della pronuncia della separazione». Del resto, «i rapporti patrimoniali fra coniugi separati non si atteggiano in maniera diversa rispetto ai coniugi già divorziati, per i quali la prescrizione non viene sospesa: conseguentemente anche nel primo caso deve ritenersi inoperante la disposizione contenuta nell'art. 2941, n. 1, cc.». Da qui la dichiarazione della prescrizione fino al gennaio 1998.

La motivazione della Cassazione

Una posizione condivisa dalla Suprema corte secondo cui l'interpretazione della legge deve avere anche «una funzione evolutiva ed adeguatrice, nel cui ambito ben può realizzarsi un risultato di tipo restrittivo, nel senso di ritenere, con riferimento al caso in esame, che la norma contenuta nell'art. 2941, n. 1, c.c., si riferisca alla vincolo coniugale pienamente inteso, con esclusione del regime della separazione personale».

Correttamente, dunque, il giudice di merito si è rifatto a due pronunce di Piazza Cavour (2005/6975; 12333/1998) in cui si afferma che: «In tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento».

«In effetti - osservano gli ermellini -, il trattamento indifferenziato delle ipotesi concernenti la prescrizione di diritti di natura post-matrimoniale e di azioni esercitate fra coniugi separati trova la sua giustificazione nel fatto che in entrambi i casi i diritti e le azioni esercitate non solo scaturiscono dalla crisi coniugale, ma trovano di regola il loro fondamento in pronunce giurisdizionali conclusive di controversie già intercorse fra le stesse parti».

La valorizzazione delle posizioni individuali

«In generale - conclude la Corte - , deve rilevarsi che l'interpretazione che qui viene accolta della norma contenuta nell'art. 2941 n. 1 c.c. sia da inquadrarsi nel generale e progressivo fenomeno di valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto al principio della conservazione dell'unità familiare che per lungo periodo si è imposta come elemento fondante dell'interpretazione delle norme e dell'individuazione dei principi posti a fondamento del diritto di famiglia».

fonte: ilsole24ore.com\\Separazione, alimenti: no alla sospensione della prescrizione

Nessun commento:

Posta un commento

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...