lunedì 28 aprile 2014

Can che abbaia... è colpevole solo se disturba un numero indeterminato di persone

La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, pur se poi a lamentarsene sia solo una persona. E’ questo il principio ammesso dalla Cassazione nella sentenza 6685/14, in cui accoglie il ricorso di una coppia foggiana condannata per aver causato disturbo ai vicini di casa a causa dei latrati diurni e notturni del proprio cane.

Il caso

La coppia viene accusata, ai sensi dell’art. 659 c.p., di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e congiuntamente, ex art. 672 c.p., di omessa custodia e malgoverno di animali, perché aveva disturbato ripetutamente la quiete dei vicini di casa. In Cassazione la coppia nega l’attitudine della condotta omissiva ad arrecare nocumento alla pubblica quiete, perché l’abitazione degli imputati e delle parti civili erano situate in aperta campagna, conseguentemente lamenta l’erronea applicazione della legge penale, nel caso di specie dell’art. 672 c.p., perché trattasi di fattispecie depenalizzata. Gli ermellini accolgono il ricorso, ritenendo che la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato del legislatore è la pubblica quiete. Infatti, secondo precedente orientamento (vedi sentenza n. 47298/11) i rumori devono avere una diffusività tale che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne lamenti.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Can che abbaia... è colpevole solo se disturba un numero indeterminato di persone

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