Non riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ovvero quella di incaricato di un pubblico servizio, il componente del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale aeroportuale, che abbia come scopo sociale quello di promuovere il completamento delle strutture dell’aeroporto ed incrementare le attività turistiche e commerciali ad esso collegate, stante la natura privatistica dell’ente privo di poteri autoritativi o certificativi e costituito per atto pubblico a norma dell’art. 12 c.c. (abrogato dall’art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 70/1975, il cui art. 4 dispone che nessun nuovo ente pubblico può essere istituito se non per legge. A ribadirlo è la Cassazione, nella sentenza 6145/14.
Il caso
Il GUP di Catania aveva dichiarato il non luogo a procedere per insussistenza del fatto, ex art.425 c.p.p., nei confronti di tre soggetti dipendenti della SAC Service, per avere nella loro qualità di incaricati di pubblico servizio effettuato la cessione del contratto di lavoro di uno dei tre imputati a favore di altra azienda la SAC spa, procurando così un intenzionale vantaggio patrimoniale. Nel ricorso è stato dedotto il vizio di legge e di motivazione, in quanto la cessione del contratto effettuata da una società ad un’altra sarebbe in contrasto con l’art. 18 d.l. 112/08, che non prevede alcuna forma di assunzione diretta, ma impone il rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza, rendendo indispensabile per l’assunzione la predisposizione di bandi di gara o forme di pubblicità adeguata. La Corte, a fronte dei vizi dedotti, rigetta il ricorso tenendo conto di tre aspetti contenuti nella memoria difensiva: in primis la considerazione che la cessione del contratto di lavoro si configura come un trasferimento infragruppo e non come una nuova assunzione; in secondo luogo la fattispecie difetterebbe dell’elemento psicologico del reato; e da ultimo, ma non per importanza, si contesta la sussistenza della qualifica di incaricati di pubblico servizio in capo agli imputati, perché l’attività svolta di promozione e incremento delle attività turistiche e commerciali non è espressione di pubblica funzione. Pertanto, la Corte, richiamando anche una recente giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 7958/1992 proprio in riferimento all’ASAC –Azienda speciale aeroporto di Catania, poi denominata SAC, conferma che l’attività svolta presso l’Ente in questione non è attività che esprime una pubblica funzione.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it \La Stampa - Promuovere e incrementare le attività turistiche e commerciali di una società aeroportuale non è reato
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giovedì 24 aprile 2014
Promuovere e incrementare le attività turistiche e commerciali di una società aeroportuale non è reato

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