giovedì 24 aprile 2014

Cane senza pedigree, cinofilo beffato. Ma la responsabilità del venditore è solo contrattuale

Azzerata completamente la richiesta, avanzata dal compratore, per ottenere un risarcimento a seguito della scoperta che il cane cedutogli era senza pedigree. Fatale l’applicazione dell’ordinario termine prescrizionale, legato alla esclusione della responsabilità extracontrattuale del venditore (Cassazione, sentenza 3021/14).

Il caso

Bluff scoperto: il cane, appena acquistato da un appassionato cinofilo, è senza pedigree, a differenza di quanto garantito dal venditore. Ciò, però, nonostante tutto, nonostante il contratto riguardi un essere vivente e non un oggetto, non può legittimare l’idea che il compratore buggerato abbia subito un danno ingiusto. Di conseguenza, è impossibile parlare di responsabilità extracontrattuale del venditore. Per questo motivo, è da valutare come tardiva, in questa vicenda, la reazione dell’appassionato cinofilo, che vede sfumare così la possibilità di ottenere un risarcimento. Vittoria effimera, quella ottenuta in primo grado, laddove un uomo, difatti, vede accolta la domanda risarcitoria presentata nei confronti della persona che gli ha «venduto un cane senza ‘pedigree’», senza, cioè, la possibilità di ricostruire l’albero genealogico dell’animale. Vittoria effimera perché, in secondo grado, l’ottica viene mutata radicalmente: a carico del venditore è ipotizzabile «una mera responsabilità contrattuale», di conseguenza l’azione risarcitoria è «prescritta». Ciò alla luce della normativa, laddove si stabilisce che «il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta» e che «l’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna». A contestare la decisione di secondo grado è, ovviamente, il compratore, il quale, nel contesto della Cassazione, sostiene che, in questa vicenda, «sarebbe individuabile il concorso dell’azione contrattuale con quella extracontrattuale, con l’applicabilità, dunque, del più lungo termine prescrizionale riferito all’illecito aquiliano». Ciò, secondo l’uomo, porta a ritenere che «l’azione» non sia «prescritta, in quanto alla fattispecie sarebbe applicabile il termine prescrizionale quinquennale, relativo alla responsabilità da fatto illecito». Questa visione ‘alternativa’, però, viene respinta in maniera netta dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, condividendo quanto deciso in secondo grado, ribadiscono l’esclusione «della responsabilità extracontrattuale», alla luce della «mancata doglianza della lesione di interessi sorti al di fuori del contratto ed aventi la consistenza di diritti assoluti». Di conseguenza, è da applicare, come hanno fatto correttamente i giudici di secondo grado, il «termine prescrizionale» ordinario, come fissato dall’articolo 1495 c.c. Tale decisione è fondata, chiariscono i giudici, sulla considerazione che «in materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso» però «qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi, di quest’ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it \La Stampa - Cane senza pedigree, cinofilo beffato. Ma la responsabilità del venditore è solo contrattuale

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