Il reato previsto dall’art. 474 c.p. è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotti originali e quelli non autentici e, quindi, errore circa l’origine e la provenienza. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella riconoscibile ictu oculi, essendo una imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno. È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza 5215/14.
Il caso
Un uomo veniva condannato dal Tribunale di Lecce per essere stato sorpreso mentre deteneva occhiali da sole e maglie con marchio di note griffe contraffatto. L’uomo ricorre in Cassazione, deducendo che la scarsa qualità dei prodotti, le modalità della vendita (la merce era esposta a terra su un lenzuolo), le caratteristiche dei disegni, l’assenza di etichette originali all’interno delle confezioni rendevano la contraffazione riconoscibile ictu oculi al consumatore medio, essendo tale da integrare il falso grossolano. Il ricorso non merita accoglimento: l’ipotesi di reato prevista dall’art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) è volta a tutelare la pubblica fede, intesa come affidamento dei consociati nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, quindi, di un reato di pericolo che si configura anche quando la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotti originali e quelli non autentici e, quindi errore, circa l’origine e la provenienza del prodotto. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella riconoscibile ictu oculi, senza necessità di particolari indagini, essendo l’imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno. Le argomentazioni del ricorrente non tengono conto che il prodotto con marchio contraffatto è destinato alla circolazione e, quindi, alla visione da parte di un numero indeterminato e indeterminabile di soggetti, rispetto ai quali la potenzialità lesiva della contraffazione è enorme. La grossolanità del marchio, invece, richiede l’ulteriore prova di elementi sintomatici del grado di imperfezione e incompletezza, tali da escludere una imitazione ingannevole. Il ricorrente si duole dell’assenza di prova in ordine alla registrazione dei marchi. Tale registrazione è necessaria per affermare l’esistenza del delitto di cui si discute se si tratta di marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle società produttrici, come nel caso di specie. Quindi, l’onere di provare l’insussistenza della protezione del marchio ricade su chi lo assumeva. La Suprema Corte tiene, infine, a sottolineare che la contraffazione, intesa come abusiva riproduzione del marchio con caratteristiche coincidenti con quelle del marchio vero, non deve essere confusa con la fattispecie di cui all’art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) che ha, invece, per oggetto la tutela dell’ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, che sia idonea a trarre in inganno l’acquirente sull’origine, la qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it \La Stampa - Occhiali da sole e maglie griffate: quando prodotto fa rima con tarocco
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venerdì 18 aprile 2014
Occhiali da sole e maglie griffate: quando prodotto fa rima con tarocco
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